COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 20 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo del Foot-Ball Club Luigi Meroni avverso la squalifica per sei gare inflitta dal G.S.T. al giocatore Tiberti Walter (C.U. n. 15 del 12/10/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 20 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo del Foot-Ball Club Luigi Meroni avverso la squalifica per sei gare inflitta dal G.S.T. al giocatore Tiberti Walter (C.U. n. 15 del 12/10/2011). Con rituale e tempestivo gravame la società Foot-Ball Club Luigi Meroni adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Offendeva il D.G. e gli tirava delle pacche sulle spalle. Una volta notificata l'espulsione, invece di dirigersi velocemente fuori dal terreno di gioco, si dirigeva verso la propria panchina alla quale tirava un vistoso, rumoroso e violento calcio. Si sedeva poi sulla panchina ritardando la ripresa del gioco. Infine impiegava circa un minuto e mezzo per abbandonare il campo ritardando ulteriormente la ripresa della gara.”. Il reclamo si riferisce a quanto avvenuto durante la partita casalinga disputatasi in data 9/10/2011 contro la società Virtus Chianciano. L'impugnante contesta la dinamica dei fatti per come riportata nel rapporto arbitrale evidenziando che il minimo contatto con il D.G. sarebbe avvenuto al solo fine di richiamarne, senza alcuna violenza, l'attenzione. Il giocatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, si sarebbe diretto, errando (ma probabilmente in modo istintivo, come si trattasse di una sostituzione) verso la propria panchina; i dirigenti lo avrebbero poi immediatamente condotto verso l'uscita dal campo di giuoco che però si trova dal lato opposto del rettangolo di giuoco impiegando solo il tempo necessario a percorrere tale distanza. Il fatto dunque, così per come descritto dall'arbitro, non sarebbe accaduto ed il ragazzo sarebbe dunque responsabile per le sole intemperanze palesate; la società conclude pertanto per la riduzione della squalifica irrogata, considerata eccessiva per i fatti contestati. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Nel supplemento arbitrale, cui le Carte Federali conferiscono valore privilegiato, il D.G. smentisce tutte le ricostruzioni fornite confermando in toto l'originario rapporto di gara. Passando al merito afferma di aver espulso il giocatore per avergli tirato delle pacche sulla spalla mentre nel contempo lo derideva; precisa che “Il gesto del Tiberti non era assolutamente per richiamare la mia attenzione, che in quel momento da parte mia nei suoi confronti era alta dato che l'avevo appena ammonito”. E ancora: “Una volta resa nota l'espulsione al giocatore, egli, invece di dirigersi velocemente fuori dal recinto di gioco, si dirigeva verso la propria panchina, tirando un vistoso, rumoroso e violento calcio alla stessa, poi si sedeva sulla panchina per una decina di secondi ritardando la ripresa del gioco. In seguito Tiberti ci metteva circa un minuto e mezzo per abbandonare il recinto di gioco, ritardando ulteriormente la ripresa del gioco”. Tale comportamento appare decisamente distante da quello ipotizzato nel reclamo che ritiene di dover arginare il gesto violento ad un limitatissimo contatto finalizzato a catturare quell'attenzione che invece, a detta dell'arbitro, gli era completamente dedicata. La dinamica dei fatti, consistita nel contatto, limitatamente aggressivo ma efficacemente oltraggioso, nel comportamento enfaticamente canzonatorio, nel ritardo ad allontanarsi dal campo, nella stizza plateale dimostrata con il cazzotto alla panchina ed infine nella lenta uscita dal campo contribuisce a far ritenere che la misura della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia corretta anche sotto il profilo della quantificazione. La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto, anche in considerazione della palese e plurima illiceità delle condotte poste in essere, corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it