COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 33 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dal San Giuliano Terme Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Burchielli Rossano per 3 gare. C.U. N° 23 del 27.10.2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
33 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dal San Giuliano Terme Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Burchielli Rossano per 3 gare. C.U. N° 23 del 27.10.2011
Il G.S. squalificava per 3 gare il calcatore Burchielli Rossano poichè a fine gara spintonava e offendeva calciatori avversari ed assumenva contegno intimidatorio verso il D.G...
Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dell’accaduto, riconducibile sostanzialmente alla reazione a provocazioni subite dallo stesso Burchielli.
La reclamante precisa che il D.G. non ha avuto modo di vedere interamente l’accaduto, ma solo l’episodio ascritto all’incolpato.
Il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma la dinamica dei fatti cui ha potuto assistere.
Il reclamo non merita accoglimento.
La circostanza che il tesserato Burchielli possa essere stato provocato, non ne attenua la responsabilità, come da orientamento consolidato di questa Commissione.
La squalifica comminata dal Primo Giudice appare senz’altro equa, non potendosi ravvedere in alcun modo una sanzione inferiore per l’accaduto.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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