COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 35 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della U.S.D. Guardistallo Montescudaio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bacci Francesco con una squalifica per sei gare C.U. N.21 del 20/10/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 35 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della U.S.D. Guardistallo Montescudaio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bacci Francesco con una squalifica per sei gare C.U. N.21 del 20/10/2011. Nel corso del secondo tempo della gara “Guardistallo Montescudaio – Cascina” valevole per il campionato Promozione, il calciatore Bacci Francesco veniva espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Dopo la notifica del provvedimento il tesserato in questione si rifiutava di allontanarsi dal campo e offendeva il D.G.. Lasciava il terreno di gioco solo grazie all’intervento del vice-capitano della squadra. A fine partita persisteva nella sua condotta offensiva nei confronti dell’arbitro. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica per sei gare, sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la società Guardistallo Montescudaio la quale, nell’affermare che la ricostruzione dei fatti operata dal D.G. appare errata, chiede una riduzione della sanzione. Secondo la reclamante,infatti, al momento dell’espulsione il calciatore in questione si limitava a chiedere all’arbitro, in qualità di capitano, il motivo del provvedimento. Il D.G. si rifiutava di dare spiegazioni e pertanto il giocatore si allontanava dal campo senza l’intervento dei propri compagni di squadra. A fine partita il sig. Bacci si avvicinava nuovamente al D.G. per chiedere spiegazioni della sua espulsione. L’arbitro,secondo la reclamante, si rivolgeva al giocatore in modo irriguardoso, dicendo che con lui non avrebbe parlato. Offriva invece le sue spiegazioni al vice capitano che, nel frattempo, si era avvicinato all’arbitro. Pertanto la società ritiene che nel caso in esame non vi è stato un comportamento ingiurioso tale da portare ad una sanzione così pesante. Inoltre la reclamante sottolinea come il giocatore in questione abbia palesato un certo ravvedimento in merito alla condotta posta in essere e del quale andrebbe tenuto conto in termini sanzionatori. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma in buona sostanza quanto già descritto in sede di referto gara. Chiarisce inoltre di non aver dato spiegazioni al giocatore in quanto, a termine di regolamento, nel momento in cui veniva espulso perdeva la qualifica di capitano. Conferma inoltre che solo grazie all’intervento del vice capitano il sig. Bacci abbandonava il terreno di gioco. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene i fatti contestati al giocatore provati. Ritiene altresì la sanzione comminata assolutamente congrua rispetto ai fatti medesimi. Per quanto concerne poi la resipiscenza che il calciatore avrebbe manifestato in merito alla sua condotta, rimane un fatto esclusivamente interno alla società non essendovi traccia della medesima presso questa C.D. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it