COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 29 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della USD Manciano avverso dec. del GST Toscana. Esito gara Pitigliano – Manciano del 02/10/2011. (C.U 21 del 20/10/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 29 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della USD Manciano avverso dec. del GST Toscana. Esito gara Pitigliano – Manciano del 02/10/2011. (C.U 21 del 20/10/2011) Il GS Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U n. 21 del 20/10/2011, accogliieva il reclamo presentato dalla società Pitigliano ed infliggeva alla soc. Manciano la perdita della gara in oggetto indicata poiché la stessa avrebbe disatteso l’obbligo di schierare in campo tre calciatori giovani per tutta la durata dell’incontro, come sancito dall’attuale normativa resa nota attraverso il C.U n. 1 del 05/07/2011, pag. 20. La decisione di cui sopra viene in questa sede impugnata dalla società Manciano, la quale, in totale disaccordo sia su quanto asserito dalla soc. Pitigliano nel suo reclamo al GST e su quanto da questi deliberato, chiede una revisione del provvedimento adottato in prima istanza. In buona sostanza, l’attuale reclamante, chiede sia fatta chiarezza su tutti gli atti fin qui prodotti atteso che gli stessi denotano incertezze e palesi contraddizioni su quanto effettivamente accaduto. A tal proposito allega al reclamo un filmato, e chiede di essere ascoltata in sede di giudizio dalla CDT. Niente ha controdedotto la soc. Pitigliano, ritualmente avvisata. La CDT, rilevate alcune inesattezze sui tempi in cui si sarebbero verificate le sostituzioni, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 34, comma 4, ha deciso di convocare il D.G per chiarimenti in merito alle sostituzioni avvenute durante la gara. All’udienza del 04/11/2011, l’arbitro, pur “…..non ricordando esattamente gli avvenimenti “, conferma quanto fatto oggetto del rapporto di gara e fissa al 14° del secondo tempo gli avvenimenti, che verranno di seguito specificati, il cui accadimento era stato collocato dalla prima reclamante e dal G.S.T. in tempi diversi fra loro (all’11° il GST, al 23° la società Pitigliano) e non conformi a quanto risultante dal rapporto di gara. Questi i fatti accaduti: sostituzione del calciatore Renaioli, segnatura della rete da parte di Biribicchi ed espulsione di quest’ultimo per doppia ammonizione, All’udienza dell’ 11/11/2011, viene convocata la società Manciano che, a mezzo del suo Presidente, si riporta al reclamo ribadendo come non vi sia stata nessuna violazione; deposita copie di testate giornalistiche dalle quali emergerebbe in maniera inequivocabile quanto asserito. La CDT, riunita in camera di consiglio passa alla decisione. In via preliminare dichiara inammissibile la richiesta di acquisizione sia del filmato della gara che dei quotidiani atteso che, in questo grado di giudizio, non sono ammesse prove testimoniali le quali possono trovare ingresso solo nell’ipotesi di cui all’articolo 41 del C.G.S.. Nel merito il reclamo merita di essere accolto per le considerazioni che seguono. La Soc. Manciano inizia la gara con quattro giocatori giovani, anziché tre come previsto: - Il N° 2 Alborino Alessio nato il 31/08/1993 - Il N° 3 Biribicchi Fabio nato il 01/04/1991 - Il N° 7 Renaioli Tommaso nato il 27/10/1990 - Il N° 9 Biribicchi Francesco nato il 01/01/1990. Per semplicità di esposizione di seguito accanto al cognome di ciascun calciatore viene indicato l’anno di nascita. Al 14° del secondo tempo, viene sostituito il N° 7 Renaioli (90) con il numero 15 Cassese (76). Rimangono comunque in campo Alborino Alessio (93) – Biribicchi Fabio (91) e Biribicchi Francesco (90). Sempre al 14° del secondo tempo Biribicchi Francesco segna la rete dell’ 1 a 0 e, toltasi la maglia, incorre nella seconda ammonizione con conseguente espulsione. A questo punto la soc. Manciano rimane con soli due calciatori giovani per motivo indipendente dalla sua volontà, e quindi in maniera regolare, atteso che la norma così recita “…omissis…le società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata ….. 2 calciatori nati dal Primo Gennaio 1990 in poi e 1 calciatore nato dal Primo gennaio 1991 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo……omissis… P.Q.M La C.D.T accoglie il proposto reclamo ripristinando il risultato acquisito sul campo ( Manciano 2 – Pitigliano 0 ) .
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