COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO – REAL PADULE DISPUTATA A GUBBIO IL 16.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA IN DATA 19.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 450,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO - REAL PADULE DISPUTATA A GUBBIO IL 16.10.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA IN DATA 19.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 450,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17 novembre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione. Alla udienza non era presente l’arbitro, il quale giustificava la sua assenza per impegni di lavoro, mentre era presente il rappresentante della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame del referto arbitrale non risulta con chiarezza se i sostenitori della società San Marco che hanno offeso e minacciato l’arbitro fossero all’interno del recinto degli spogliatoi, anzì dal tenore di quanto riferito dal direttore di gara, sembrerebbe evincersi il contrario; d’altro canto la mancata comparizione dell’arbitro alla fissata riunione non ha consentito di appurare la circostanza. Quanto invece agli ulteriori addebiti, secondo la Commissione essi debbono ritenersi fondati per come descritti nel referto di gara. Pertanto in considerazione di quanto esposto, la Commissione ritiene che la società reclamante ASD San Marco sia meritevole di sanzione che tuttavia appare equo contenere nell’ammenda in €. 200,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare riduce l’ammenda inflitta alla società reclamante ASD San Marco in €. 200,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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