F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE CRIMI ALESSANDRO matricola n. 3.343.759
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011
3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE CRIMI ALESSANDRO matricola n. 3.343.759
Con rituale istanza il calciatore Crimi Alessandro, nato a Marsala il 14.1.1983, ivi residente, già tesserato in favore della S.S. Sporting R.C.B., ha richiesto la riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 1.12.2007 (Com. Uff. n. 28 del 4.12.2002) irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia per reiterate violenze nei confronti dell'Arbitro della gara Pro Mazara/Sporting R.C.B. del 1.12.2002, con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 108/A del 9.12.2003). Alla seduta del 10.11.2011 la C.G.F. - Sezioni Unite, ha esaminato la richiesta con declaratoria di inammissibilità non essendo stata prodotta l'autocertificazione attestante la sussistenza del requisito di cui al previgente art. 19.3, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile l’istanza avanzata dal calciatore Crimi Alessandro.
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