CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 29 del 01/12/2011 A.S.D. Golden Sanremese Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calci, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale Liguria L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, Relatore dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2011, presentato in data 20 settembre 2011 dalla ASD GOLDEN SANREMESE CALCIO contro la FIGC, la L.N.D. e il Comitato Regionale Liguria L.N.D.

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 29 del 01/12/2011 A.S.D. Golden Sanremese Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calci, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale Liguria L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, Relatore dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2011, presentato in data 20 settembre 2011 dalla ASD GOLDEN SANREMESE CALCIO contro la FIGC, la L.N.D. e il Comitato Regionale Liguria L.N.D. per l’annullamento del provvedimento reso dal Presidente della FIGC, d’intesa con il Presidente della LND, che ha rigettato la domanda di ammissione dell’associazione ricorrente al Campionato di promozione Ligure per la stagione sportiva 2011/2012, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto, nonché per l’accertamento del titolo sportivo della ASD Golden Sanremese Calcio a partecipare al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2011/2012, vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti, Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.); udito nella udienza del 13 ottobre 2011 il relatore, dott. Alberto de Roberto; uditi per la parte ricorrente –“ASD Golden Sanremese Calcio”– l’avv. Vinicio Tofi e per le parti resistenti rispettivamente gli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la FIGC e l’avv. Stefano La Porta per la LND; Ritenuto in fatto Con Comunicato Ufficiale del 18 luglio 2011 veniva negata alla U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. l’iscrizione al campionato di II Divisione. Il successivo 22 luglio 2011 la Federazione Italiana Giuoco Calcio invitava, ai sensi dell’art. 52.10 NOIF, il Sindaco di Sanremo a valutare la possibilità di proporre, a salvaguardia della tradizione calcistica cittadina, una nuova società per l’eventuale iscrizione in via straordinaria ad un campionato dilettantistico. Con la medesima nota la Federazione indicava il termine entro il quale sarebbero dovute pervenire le relative domande (2 agosto 2011) precisandosi, in particolare, che le società aspiranti all’iscrizione avrebbero dovuto depositare presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio i seguenti atti: 1. richiesta di ammissione ad un campionato regionale con l’indicazione dei soci; 2. istanza di affiliazione nell’ipotesi in cui la società richiedente non risultasse ancora affiliata; 3. business plan attestante i requisiti organizzativi patrimoniali e finanziari posseduti dalla società ai fini della partecipazione al campionato regionale, con allegato piano triennale dell’attività programmata; 4. impegno ad osservare tutte le prescrizioni dettate dal comitato regionale Liguria per l’iscrizione al campionato richiesto; 5. motivata lettera di accreditamento della società con la quale l’amministrazione comunale avrebbe dovuto esprimere il proprio gradimento al progetto, predisposto dalla società, confermandone la serietà. Ricevuta la detta comunicazione il Comune provvedeva a dare pubblicità alla nota ricevuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nel termine fissato (2 agosto 2011) perveniva alla Federazione una sola domanda (quella della odierna ricorrente) accompagnata da una nota del Sindaco di Sanremo, datata 2 agosto 2011, nella quale la detta autorità – dopo aver fatto presente che la domanda dell’ associazione dilettantistica Golden Sanremese calcio era pervenuta solo in data 1° agosto 2011 - dichiarava la sua impossibilità, per il breve tempo a disposizione ,di esprimere le sue valutazioni sulla società e sulle iniziative che la stessa si era impegnata di realizzare rimettendo ogni giudizio a questo riguardo alla FIGC e alla Lega.. In data 17 agosto 2011 il Presidente Federale, di concerto con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, rigettava l’istanza dell’ASD Golden Sanremese per i seguenti motivi: a) mancanza di ogni valutazione da parte del Sindaco in ordine alla società e ai suoi programmi; b) carattere estremamente generico e non convincente del piano economico-sportivo presentato dalla società; c) mancata continuità dell’attività sportiva in Sanremo degli ultimi anni, anche per fatti addebitabili a una società sportiva, presieduta dal Sig. Carlo Barillà oggi presidente della società sportiva ASD Sanremese dichiaratasi disponibile a disputare il campionato per la città di Sanremo. Avverso la determinazione ora riferita viene proposto ricorso da parte della soc.Sanremese innanzi all’Alta Corte. Dopo essersi premesso che il gravame è riconducibile, per le questioni sollevate, tra quelle di notevole rilevanza, si deducono i seguenti motivi: 1) ai sensi dell’articolo 52 NOIF per l’iscrizione straordinaria al campionato è richiesto il solo adempimento delle prescrizioni dettate dal Comitato Regionale per l’iscrizione al campionato: nella specie la società interessata ha assolto tutte le condizioni che erano state richieste. 2) Il termine finale imposto per la presentazione delle domande risulta fissato al 2 agosto 2011, entro le ore 19: un termine troppo breve in considerazione, da un lato, della esigenza di elaborare il complesso business plan, dall’altro dei tempi da lasciare a disposizione del Sindaco per esprimere le sue valutazioni sulla società. Il Sindaco si è trovato nell’impossibilità, infatti, di assolvere il compito richiesto nella nota della FIGC per il limitatissimo tempo restato a sua disposizione (meno di due giorni).. 3) Si è erroneamente qualificato come negativo il parere del Sindaco di Sanremo. Quest’ultimo si è limitato a rimettersi alle decisioni che sarebbero state adottate della FIGC e della LND per l’impossibilità di procedere a qualunque approfondimento nel breve tempo entro il quale era chiamato a pronunciare:. 4) Del tutto inappropriata la valutazione di “generica” e “non convincente”. espressa nei riguardi del progetto economico-sportivo presentato dalla società: il piano è stato elaborato sulla base di una approfondita analisi delle iniziative che la società avrebbe potuto realizzare anche per acquisire le risorse necessarie (un piano integrato da un ulteriore documento nel quale vengono “partitamente evidenziate le entrate finanziarie, i beni patrimoniali e i requisiti organizzativi nella disponibilità dell’associazione”.) 5) Assolutamente inaccetabile la ricostruzione della vicenda mirante ad attribuire la discontinuità dell’attività sportiva in Sanremo ad altra società sportiva pure presieduta dal sig Barillà,presidente della società aspirante all’iscrizione nel campionato 2011-2012. Resiste la FIGC facendo rilevare, anzitutto, che l’eccezionale ammissione al campionato dilettantistico, pur nell’assenza del titolo sportivo prescritto, non costituisce esercizio di un “diritto soggettivo ” da parte della società. Residuano, infatti, ampi poteri discrezionali di valutazione delle autorità chiamate a pronunciare sulla domanda (ad es. in ordine all’adeguatezza del piano economico-sportivo presentato). Si asserisce, poi, che non sussiste la denunciata inadeguatezza del termine accordato : si trattava ,infatti ,nella specie , di condurre a compimento procedure in tempi tali da consentire il tempestivo avvio del successivo campionato. Si ricorda, in particolare, che prima del 18 luglio 2011 non era possibile adottare iniziative non risultando ancora noto se vi fossero posti da utilizzare nel campionato straordinario ; con riguardo al dies ad quem (2 agosto )si fa rilevare , che non era consentito spostare ad una data più lontana il deposito delle domande stante i tempi tecnici occorrenti per assicurare il tempestivo avvio del campionato nel successivo anno sportivo. Si contesta ancora l’assunto della società ricorrente secondo cui il piano economico-sportivo presentato risulterebbe adeguato. Si difende,infine , il provvedimento impugnato nel punto in cui lo stesso fa risalire la discontinuità dell’attività sportiva in Sanremo anche ai comportamenti di una società sportiva in passato presieduta dal Sig. Barillà, attuale presidente della società che chiede l’iscrizione al campionato straordinario. Anche la Lega Nazionale Dilettanti si è costituita in giudizio. Ha opposto che la questione non è rilevante sul piano dell’ordinamento sportivo e non giustifica, perciò, l’intervento dell’Alta Corte. Nel merito si osserva che non sussiste alcun diritto soggettivo negli aspiranti ad essere iscritti al campionato, spettando ampi poteri di valutazione alle autorità sportive competenti. Quanto ai termini fissati per l’acquisizione delle domande e la valutazione del Sindaco, si rileva che tali termini risultano “necessitati” dalla particolarità della situazione alla quale va offerta una risposta. Solo il 18 luglio 2011 si è avuta notizia della non ammissione al campionato della U.S. Sanremese Calcio. La procedura non poteva, quindi, trovare avvio prima della data in cui è stata indetta. Né era possibile concludere la procedura in data successiva a quella del 2 agosto 2011, risultando già stabilita all’11 settembre 2011 la data di inizio del campionato. . Manca ,comunque il placet del Sindaco in ordine alla squadra e al suo programma. E’ fuori discussione,infine , la genericità del piano economico-sportivo presentato; Considerato in diritto 1. La controversia può essere trattenuta da questa Alta Corte risultando rilevante ,in via generale , per l’ordinamento sportivo quanto meno la questione concernente il ruolo riservato al Sindaco ai fini della valutazione delle società richiedenti di partecipare in via straordinaria al campionato.. 2. Va per prima esaminata la seconda doglianza con la quale si lamenta che sarebbe stata accordato, un termine troppo breve per consentire alla società la predisposizione della documentazione richiesta (comprensiva ,tra l’altro , del piano economico-sportivo) e al Sindaco la successiva valutazione della società e della serietà dell’iniziativa. La censura è infondata. La procedura di iscrizione ai campionati trova inevitabile svolgimento in termini particolarmente brevi in vista di conciliare le esigenze della procedura di ammissione delle nuove squadre e quelle di avvio tempestivo del nuovo campionato. I termini contemplati per l’inizio e la conclusione del procedimento di cui si discute in questa sede (dal 22 luglio al 2 agosto 2011) risultano ragionevoli e corrispondenti a quelli prescritti ,di norma , in procedure similari di iscrizione ai campionati. Ne può essere condiviso l’assunto, pure prospettato dalla società ricorrente (terzo mezo),in relazione alla ineccepibilità della posizione di completo agnosticismo assunto dal Sindaco di Sanremo in ordine alla squadra e al suo programma (il Sindaco si è rimesso alle determinazioni che sarebbero state assunte dalla FIGC e dalla Lega ). E evidente nella specie la carenza di un intervento essenziale ai fini del legittimo svolgimento della procedura : il Sindaco ,con il suo intervento ,è chiamato ,infatti, ad accreditare la squadra e i suoi programmi, manifestando il proprio interesse ad ottenere che quest’ultima prosegua le attività sportive nell’ambito del territorio comunale. Un compito che non può essere dismesso affidandolo -come è avvenuto nel caso in esame - ad organismi (FIGC e Lega) del tutto inidonei a sostituire il Sindaco in un compito insurrogabilmente affidato alla competenza della predetta autorità. 3 - Anche le doglianze di cui al primo e quarto mezzo devono essere disattese Non è esatto, anzitutto- come assume la società ricorrente- che l’ammissione al campionato postuli la verifica della sola sussistenza di condizioni prestabilite ex lege al di fuori di ogni margine di discrezionalità.(prima censura ). Basti solo considerare gli spazi di valutazione discrezionale in ordine al piano economico sportivo e gli apprezzamenti del Sindaco ai fini dei caratteri della squadra e della serietà dell’iniziativa proposta. E’ anche infondata la critica mossa alla qualificazione di “incompiutezza” e “genericità” attribuita,nel provvedimento impugnato, al piano tecnico-sportivo presentato dalla società.(quarta censura). Le risorse che la società prevede di trarre dalla sua attività risultano manifestamente condizionate a interventi e iniziative inaffidabili per l’incertezza del loro esito (mancano attendibili indicazioni in ordine al coinvolgimento di allenatori di club prestigiosi per l’addestramento degli allievi, in ordine al numero delle prevedibili iscrizioni, ecc.). Risultando l’atto impugnato fondato su di una pluralità di cause giustificative ognuna delle quali da sola in condizione di tener fermo il diniego opposto all’iscrizione straordinaria al campionato (mancata espressione nel merito dell’ istanza da parte del Sindaco , inaffidabilità del programma straordinario presentato dalla soc Sanremese ) il Collegio resta dispensato dall’esame dell’ulteriore doglianza (la quinta ),postulante adempimenti istruttori , rivolti a verificare se alla discontinuità dell’attività sportiva in Sanremo ha pure contribuito -come si afferma nel provvedimento impugnato- altra società presieduta dallo stesso soggetto che ricopre la carica di presidente della società ricorrente E’ appena il caso di soggiungere che la presente decisione non preclude alle autorità sportive competenti (FIGC – LND) di avviare, in occasione del nuovo anno sportivo 2012-2013 - se l’attuale situazione di fatto e di diritto dovesse restare immodificata -, una nuova procedura avente ad oggetto l’ammissione in via straordinaria al campionato dilettanti di una squadra chiamata a proseguire le tradizioni sportive del Comune di Sanremo. Le spese possono essere compensate. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RESPINGE il ricorso; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 13 ottobre 2011. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Alberto de Roberto Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 1 dicembre 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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