CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2011 promosso da: Sig. D. Juan Aisa Blanco / Genoa Cricket And Football Club SpA
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2011 promosso da: Sig. D. Juan Aisa Blanco / Genoa Cricket And Football Club SpA
I L P R E S I D E N T E
VISTI gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“Statuto”), adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008;
VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. D. Juan Aisa Blanco nei confronti della società Genoa C.F.C. SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) al n. 1667 del 5 luglio 2011;
VISTA la memoria difensiva di parte intimata, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) al n. 1778 del 22 luglio 2011;
RILEVATA la comparizione di entrambe le parti all’udienza convocata per il giorno 25 ottobre 2011;
RILEVATO - come emerge dagli atti di causa – che il Sig. D. Juan Aisa Blanco è un agente FIFA affiliato alla Federazione Gioco Calcio Spagnola (con tessera n. 160);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 12 ter dello Statuto, il Tribunale ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale a “soggetti” affiliati, tesserati o licenziati e che, in tale situazione, non versa l’odierno ricorrente;
CONSIDERATA , in questa situazione, manifesta la incompetenza del Tribunale adito a conoscere della lite proposta.
P.Q.M.
Sentite le parti e ai sensi dell’art. 19 del Codice, dichiara la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite.
Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.
Roma, 27 ottobre 2011
F.to Alberto de Roberto
