F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C.D. RONCALLIAVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCALLI/SOMMESE DEL 23.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 29.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.C.D. RONCALLIAVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCALLI/SOMMESE DEL 23.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 29.4.2011) La società S.S. Sommesse Calcio proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le veniva comminata la sanzione della perdita della gara nonché l’ammenda di € 150.00, in merito alla gara A.C.D. Roncalli/S.S. Sommesse Calcio del 23.1.2011, Campionato Eccellenza Girone A, per la partecipazione del calciatore Marzio Franco Alessandro (25.7.1972) in presunta posizione irregolare. La Commissione Disciplinare Territoriale riteneva fondato e meritevole di accoglimento il suddetto reclamo in virtù del regolare tesseramento del citato claciatore e, di conseguenza, annullava la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 43 del 29.4.2011). La A.C.D. Roncalli proponeva ricorso a questa Corte ritenendo il procedimento originario viziato dalla mancata notifica dell’originale ricorso da parte della S.S. Sommesse Calcio. La Corte ritenendo provata la contestata spedizione mediante produzione della ricevuta postale da parte della S.S. Sommesse Calcio, rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C.D. Roncalli di Legano (Milano) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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