F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 21 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 03 Gennaio 2012 2) RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE VALENTINA CASAROLI SEGUITO GARA ROMA CALCIO FEMMINILE/MILAN DEL 3.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 7.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 21 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 03 Gennaio 2012
2) RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE VALENTINA CASAROLI SEGUITO GARA ROMA CALCIO FEMMINILE/MILAN DEL 3.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 7.12.2011)
La G.S. Roma Calcio Femminile ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata con Com. Uff. n. 39 del 7.12.2011 con la quale è stata inflitta alla calciatrice Valentina Casaroli la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, per avere, in occasione della partita di Campionato di Serie A Nazionale disputatasi in data 3.12.2011 tra la G.S. Roma Calcio Femminile ed il Milan, «colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario». Deduce la reclamante: «gli animi delle calciatrici si sono accesi solo al termine della gara che ha visto il raggiungimento del pareggio (2-2) del Milan al 93° di gioco» e soltanto «a quel punto, la calciatrice Casaroli ritenendo erroneamente di aver subito torti arbitrali in occasione del gol del pareggio della squadra avversaria, mentre usciva dal campo in maniera concitata, attraversando le calciatrici di ambedue le squadre, protestava vivacemente con il direttore di gara». Secondo la prospettazione difensiva della G.S. Roma Calcio Femminile, dunque, quella tenuta dalla calciatrice Casaroli non sarebbe stata una condotta violenta: la stessa, semmai, a dire della società reclamante, «può essere ritenuta rea di aver assunto una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, protestando vibratamente con lo stesso, ma senza eccedere in offese o frasi insultanti, e non anche di aver tenuto comportamenti violenti verso altre atlete». Ciò premesso, riconosce la reclamante che tale atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara è certamente censurabile, ma «anche in considerazione della condotta sin qui irreprensibile della calciatrice», lo stesso meriterebbe una sanzione meno grave, quantificata in una giornata di squalifica «o, in subordine nella misura del minimo edittale di 2 giornate di squalifica». La C.G.F., riunitasi in data 21.12.2011, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati. Rileva, anzitutto, questa Corte una discrepanza tra la versione dei fatti presa a riferimento dal Giudice Sportivo e quella di cui al referto arbitrale. Il direttore di gara, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, segnala nel proprio referto che «al termine della gara, è stato espulso il calciatore n. 1 della Società Roma, sig.ra Casaroli Valentina, poiché si rivolgeva nei confronti dell’assistente arbitro n. 2 proferendo le espressioni “buffone” e “ridicolo”». Nel provvedimento del G.S., invece, la squalifica per tre gare sembra essere collegata ad una condotta violenta della calciatrice di cui trattasi («per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario»). Il suddetto contrasto ha indotto questa C.G.F. a svolgere una preliminare indagine ricostruttiva della effettiva dinamica dei fatti contestati alla calciatrice sanzionata. In tal ottica, l’attenta lettura degli atti acquisiti al procedimento è stata affiancata dalla richiesta di un supplemento verbale dell’arbitro. Per le vie brevi, il direttore di gara, nel confermare quanto già riferito nel proprio rapporto, ha precisato come, nella circostanza, non si sia verificato alcun atto di violenza, avendo, invece, la calciatrice Casaroli usato espressioni irriguardose nei confronti dell’assistente (e non già dell’arbitro). Precisa ulteriormente l’arbitro come tale circostanza trovi conferma nel fatto che, al termine della gara, la stessa Valentina Casaroli, accompagnata da un dirigente della G.S. Roma Calcio Femminile, si è scusata nei confronti del medesimo predetto assistente. Siffatta ricostruzione dell’accaduto è stata, infine, anche confermata dalla stessa calciatrice interessata, sentita da questa C.G.F., come dalla stessa reclamante richiesto. Così acclarati i fatti di causa, questa C.G.F., visto l’art. 37, punto 4, C.G.S. («La Corte di Giustizia Federale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, […]»), anche, peraltro, attese ragioni di economia processuale, reputa di dover direttamente procedere alla rideterminazione della sanzione in relazione alla nuova qualificazione dei fatti come sopra precisati. In tale prospettiva, essendo rimasta esclusa qualsiasi condotta violenta nei confronti di altri calciatori, visto l’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. che prevede la sanzione minima della squalifica per 2 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, tenuta anche presente la giovane età della calciatrice, questa CGF reputa congrua la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. Roma Calcio Femminile di Roma riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Valentina Casaroli a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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