F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 14 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 03 Gennaio 2012 1) RICORSO PRATO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 450,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTA AL CALC. MASSIMO QUATTRINI; SEGUITO GARA OASI/ PRATO DEL 19.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 197 del 23.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 14 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 03 Gennaio 2012
1) RICORSO PRATO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 450,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTA AL CALC. MASSIMO QUATTRINI; SEGUITO GARA OASI/ PRATO DEL 19.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 197 del 23.11.2011)
L'A.S.D. Prato Calcio a 5, partecipante al Campionato di Serie B, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inflitto al suo calciatore Quattrini Massimo, reo di avere, in occasione dell'incontro Oasi Arena/Prato disputato il 19.11.2011, e ripetutamente rivolto gravi espressioni offensive all'indirizzo della terna arbitrale ed impedito ai propri compagni di prendere parte, a fine gara, al saluto di ''fairplay'', la squalifica fino al 31.12.2011, e ad essa reclamante, quale responsabile oggettiva anche di altri comportamenti antiregolamentari posti in essere dai propri sostenitori, l'ammenda di € 450,00 (Com. Uff. n. 197 del 23.11.2011). Sostiene, in sintesi, che la descrizione degli accadimenti evincibile dal rapporto di gara, è del tutto fantasiosa e non corrispondente al vero ed addebita all'arbitro di avere, al solo fine di arrecare nocumento ad essa ricorrente, tenuto e nella direzione della partita ed in sede di refertazione, un atteggiamento non imparziale e persecutorio; chiede quindi una riduzione della squalifica inflitta al Quattrini e l'annullamento dell'ammenda. L'appello, infondato e pretestuoso, va respinto. E' noto, come riconosciuto dalla stessa società nel suo ricorso, che, per quanto concerne le violazioni disciplinari commesse dai tesserati in occasione di svolgimento degli incontri, i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono, ex art. 35, comma 1, n. 1 C.G.S., fonti di prova privilegiata e possono essere contestati e disattesi solo se viziati da palesi contaddizioni, incongruenze o illogicità manifeste. Nel caso in esame, le accuse di falso e malafede rivolte all'arbitro dalla reclamante, appaiono, all'evidenza, prive del benchè minimo riscontro, gratuite e, sul piano più squisitamente sportivo, inaccettabili, sicchè devesi ritenere che siano state perseguite in prima istanza con sanzioni adeguate se non, data la gravità degli addebiti, addirittura quantificate per difetto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Prato Calcio a Cinque di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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