F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 14 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 03 Gennaio 2012 3. RICORSO A.S. TARANTO CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. DIONIGI DAVIDE SEGUITO GARA CARPI/TARANTO DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 14 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 03 Gennaio 2012 3. RICORSO A.S. TARANTO CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. DIONIGI DAVIDE SEGUITO GARA CARPI/TARANTO DEL 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011) Con preannuncio di reclamo del 10.10.2011, munito di richiesta di procedimento d’urgenza, l’A.S. Taranto Calcio S.r.l, di Taranto, ha rappresentato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., di voler proporre reclamo avverso la squalifica per 3 giornate effettiva di gara del proprio tecnico, sig. Davide Dionigi, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara; alla notifica del provvedimento di espulsione applaudiva ironicamente l’arbitro (r.A, r.A.A)”. Con memoria pervenuta, via fax, il 12 ottobre successivo, la società ha esposto i motivi di censura avverso l’impugnata decisione. In particolare, la società non solo adduce la mancata volontà offensiva del proprio tecnico ma contesta, in radice, lo stesso comportamento addebitato poiché, come sarebbe dimostrato da immagine televisive che allega, il sig. Dionigi non si sarebbe neanche rivolto all’assistente arbitrale per manifestargli il proprio radicale dissenso. Ritiene, in ogni caso, che la sanzione inflitta sia eccessiva poiché, a suo avviso, dovrebbe trovare applicazione il principio della continuazione per la sostanziale unitarietà della condotta incriminata, con conseguente “minore severità in sede di applicazione della sanzione, e ciò in quanto la struttura della condotta ascritta dimostra una minore riprovevolezza in capo al Dionigi”. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna senza la partecipazione di rappresentante della società reclamante. La Corte esaminata la documentazione versata in atti, in primo luogo ritiene inammissibile la richiesta di prendere cognizione di immagini televisive poiché, ai sensi dell’art. 35 C.G.S,. queste possono trovare ingresso, tra il materiale istruttorio e probatorio, solo nelle limitate ed eccezionali circostanze ivi espressamente contemplate, diverse da quella oggi scrutinata. Nel merito la doglianza appare parzialmente condivisibile. Premesso che i referti degli ufficiali di gara versati in atti fanno piena prova di quanto relazionato – come ammesso dalla stessa reclamante -, deve rilevarsi come la condotta ascritta al sig. Dionigi sia articolata in due distinte, anche strutturalmente, azioni di accesa contestazione verso gli ufficiali di gara: la prima, nell’aver rivolto al guardialinee l’espressione “vergognati, sei un fenomeno”, quale epilogo di una protesta consistita in una plateale e scomposta manifestazione gestuale e, la seconda, nell’aver, anche qui platealmente, applaudito l’arbitro che gli comminava la sanzione dell’espulsione dal terreno di gioco. Non può sfuggire quindi ad una serena, ma seria, valutazione che il comportamento del tecnico della società sia stato improntato non a mera irriverenza ma a vera e propria volontà di irridere (e offendere) gli ufficiali di gara. La locuzione verbale usata e il gesto di applaudire, come scherno, l’arbitro in un contesto di platealità e pubblicità, rafforzative dell’intrinseca vis lesiva della condotta, non possono essere inquadrate nella dedotta irriverenza ma vanno ascritte alla fattispecie di cui all’art. 19.4 del C.G.S., allorché si prevede la sanzionabilità della condotta ingiuriosa o irriguardosa, nei confronti degli ufficiali di gara, con la squalifica minima di due giornate di gara. ancorché con la possibilità di adeguata modulazione della sanzione al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Esclusa la sussistenza di qualsiasi concorso formale tra le due imputazioni ed esclusa, altresì, la invocata continuazione per mancanza dei suoi presupposti fondanti, reputa il Collegio, valutata la condotta complessiva, che l’oggettiva offesa recata al prestigio e al decoro degli ufficiali di gara, pur indubbiamente sussistente sia in relazione alla sua materialità che alla sua contestualizzazione, possa essere congruamente sanzionata, in parziale difformità da quanto deciso dal Giudice di prime cure, con 2 giornate effettive di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Dionigi Davide a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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