F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 14 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 03 Gennaio 2012 1. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA/CARPI DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 14 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 03 Gennaio 2012 1. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA/CARPI DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 4.10.2011) Con ricorso in data 6.10.2011, il signor Zadotti Francesco, nella qualità di Presidente della Ternana Calcio S.p.A., lamenta la eccessività della sanzione di € 2.500,00 di ammenda, irrogata a detta società dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico per fatti accaduti durante la gara Terzana/Carpi del 2.10.2011 (comportamento antisportivo per avere i raccattapalle sistematicamente rallentato la ripresa del gioco). Osserva la ricorrente che si sarebbe trattato di fatti occasionali, non imputabili alla società, che aveva ben organizzato il servizio del recupero dei palloni, affidato a ben diciotto raccattapalle dotati di dieci palloni. Aggiunge, altresì, che fatti analoghi sarebbero stati meno severamente puniti in precedenti decisioni. Il ricorso è infondato e va respinto. Ed invero emerge dagli atti come in ben tre occasioni, tutte dopo il conseguimento del vantaggio da parte della squadra di casa, i raccattapalle abbiano gettato palloni in campo, comportando l’interruzione del gioco. La reiterazione del gesto antisportivo, significativamente ripetutosi pur dopo la segnalazione del fatto da parte del direttore di gara ai dirigenti della Ternana Calcio, non consente un minore rigore valutativo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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