F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012 4. RICORSO DELL’A.C.R.D. ACI CATENA CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’ALLENATORE FESTA ROBERTO LA SOMMA DI € 5.800,00 A SALDO DEL PREMIO DI TESSERAMENTO E LA SOMMA DI € 70,00 PER INTERESSI EQUITATIVAMENTE DETERMINATI, OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO SODDISFO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 401/ST 30 del 1.04.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 03 Gennaio 2012 4. RICORSO DELL’A.C.R.D. ACI CATENA CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’ALLENATORE FESTA ROBERTO LA SOMMA DI € 5.800,00 A SALDO DEL PREMIO DI TESSERAMENTO E LA SOMMA DI € 70,00 PER INTERESSI EQUITATIVAMENTE DETERMINATI, OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO SODDISFO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 401/ST 30 del 1.04.2011) Con atto, spedito in data 13.5.2011, la società A.C.R.D. Aci Catena Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 401/ST 30 del 1.4.2011 (rectius: Com. Uff. n. 6 – Stagione Sportiva 2010/2011), con la quale è stato fatto obbligo alla società A.C.R.D. Aci Catena Calcio di pagare, in favore dell’allenatore, signor Festa Roberto, la somma di € 5.870,00, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La ricorrente, con l’atto di gravame, ha chiesto, in via principale, la revoca integrale della decisione arbitrale e, in subordine, la riduzione della somma dovuta in € 2.600,00; la società ricorrente ha, infine, richiesto “l’autorizzazione a procedere legalmente”. Il ricorso è inammissibile in quanto la decisione emessa dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti risulta inappellabile (cfr., sul punto, la decisione di questa Corte, resa a Sezioni Unite, pubblicata sul Com. Uff. n. 154/CGF, Stagione Sportiva 2007/2008). Il contratto, stipulato in data 5.8.2009 tra la società A.C.R.D. Aci Catena Calcio e l’allenatore, signor Festa Roberto, riporta, in calce, l’accordo tra società della L.N.D. e allenatori il quale, al patto 6, espressamente sancisce che “qualsiasi controversia sollevata in merito all’interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti. La Società e l’allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti”. Tale formula induce a ritenere che il lodo oggetto del presente giudizio ha natura di arbitrato irrituale che – secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione – consiste nell’“affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 2.7.2007, n.14972). La natura negoziale del lodo, oggi impugnato, è indirettamente confermata anche dal disposto dell’art. 34 dello Statuto della F.I.G.C., che, al comma 4, specifica quali sono gli “organi della giustizia sportiva”, tra i quali non è annoverato alcun Collegio arbitrale, e, al successivo comma 10, precisa che “la Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale. Inoltre, la Corte di Giustizia Federale: a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) su ricorso del Presidente Federale, giudica sulle decisioni adottate dal Giudici Sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni Disciplinari Territoriali; c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all’esame degli Organi della Giustizia Sportiva o da essi già giudicate; d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali”. Appare evidente, quindi, che il Collegio Arbitrale de quo non costituisce un organo della giustizia sportiva e dirime le controversie tra società ed allenatori mediante uno strumento negoziale, non impugnabile innanzi a questa Corte di Giustizia Federale. Ad ulteriore conferma della bontà di tale approdo interpretativo, va sottolineato che l’art. 94/ter, comma 13, N.O.I.F., dispone che “il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis C.G.S.. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza”. Tale normativa conferma, quindi, che il negozio che disciplina il contenzioso tra società ed allenatore ha carattere definitivo, tanto da essere immediatamente applicabile. Inoltre, va sottolineato che l’art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (L.N.D.) o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Da ultimo, si osserva che l’art. 7 del Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti sancisce la non impugnabilità ad altro organo delle decisioni arbitrali (cfr. in tale senso, la decisione di questa Corte, Sezione III, pubblicata sul Com. Uff. n. 42/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011). Il ricorso avversario non potrebbe sfuggire ad una pronuncia di inammissibilità anche nell’ipotesi in cui lo si volesse riqualificare alla stregua di un ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. (in tale senso, potrebbe deporre l’espressione “revoca”, utilizzata nel ricorso). Al proposito, si osserva che, per come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 21.12.2009, l'art. 39 C.G.S. disciplina la revocazione al comma 1 disponendo che "Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti... ". In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale (già più sopra richiamato), sono "la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali”. Il Collegio Arbitrale non è tra gli organi di giustizia specificamente indicati dalla norma ora riportata. Non può neppure farsi rientrare tra "gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali". Questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti. Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale. Neppure la revocabilità delle decisioni arbitrali può essere affermata in via d'interpretazione. Dal combinato disposto delle due norme in esame emerge che il ricorso per revocazione è stato disciplinato solo per le decisioni degli organi di giustizia ordinari dell'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati e con propri corpi giudicanti nell'apparato federale e che costituiscono nel loro complesso il sistema stabile di giustizia della Federazione. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso. Il Collegio Arbitrale, infatti, è un organo collegiale che si costituisce di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli Accordi collettivi e varie norme regolamentari, che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società, danno a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati scegliendoli in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi di giustizia ordinari della Federazione, per un giudizio che si svolge anch'esso su un piano tipicamente privatistico (cfr., in tale senso, la decisione di questa Corte, Sezione III, pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo arbitrale de quo ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte di Giustizia Federale. Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R.D. Aci Catena Calcio. In considerazione della richiesta, formulata dalla società ricorrente, di investire della vicenda la Procura Federale nonché di quella volta ad ottenere, ex art. 30, comma 4, dello Statuto federale, l’autorizzazione a ricorrere alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia, dispone che, a cura della Segreteria di questa Corte, gli atti del presente procedimento vengano trasmessi alla Procura Federale ed alla Segreteria Federale per quanto di rispettiva competenza. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R.D. Aci Catena Calcio di Aci San Filippo (Catania); dispone trasmettersi gli atti, per quanto di rispettiva competenza, alla Procura Federale e alla Segreteria Federale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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