F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di PIETRO SCAMARCIA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011
Procedimento disciplinare a carico di PIETRO SCAMARCIA – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Scamarcia con un primo atto del 10/01/2011 è stato deferito per
violazione dell’art. 1, comma 3, del CGS anche in relazione a quanto previsto dall’art.
35 del Regolamento del ST per non essersi presentato, benché regolarmente convocato,
davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, e con un secondo atto del 24/01/2011 è stato
deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto
dagli artt. 35, comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del ST per inosservanza
dell’obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall’albo tecnico per espletare
attività diversa dalle proprie attribuzioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto
complessivamente la sanzione della squalifica fino al 15/06/2012.
Ritenuto che:
- entrambi i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. PIETRO SCAMARCIA responsabile dell’addebito disciplinare che gli
è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/06/2012.