F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011 Procedimento disciplinare a carico di FAUSTO INSELVINI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 16 dicembre 2011
Procedimento disciplinare a carico di FAUSTO INSELVINI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Scarfone, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Inselvini è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS e agli artt. 35, comma 1, e art. 38,
comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per inosservanza del divieto di trattare
direttamente o indirettamente o di svolgere attività collegate o, comunque, attinenti al
trasferimento ed al collocamento dei calciatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/04/2012.
- tenuto conto delle memorie difensive inviate il 5 dicembre u.s..
Ritenuto che:
- il deferito ha ammesso in sede di dichiarazioni rese alla Procura Federale di aver fatto
da tramite per il trasferimento di un giocatore;
- pertanto risultano irrilevanti le richieste istruttorie formulate dal deferito nella
memoria difensiva del 5/12/2011
P.Q.M.
dichiara il sig. FAUSTO INSELVINI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/04/2012.