LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PIOVAN/G.S.D.CAPRIATESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PIOVAN/G.S.D.CAPRIATESE
Con reclamo datato 07.07.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto
alla Commissione Accordi Economici, il sig. Piovan Andrea chiedeva la condanna della G.S.D. Capriatese al
pagamento della somma di € 3.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo
Economico regolarmente sottoscritto e depositato; accludeva, altre, la relativa tassa prescritta dall’art. 21bis,
comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.
La società controinteressata in data 04.08.2011 presentava le proprie controdeduzioni asserendo di aver
integralmente corrisposto il dovuto al calciatore reclamante.
Specificava infatti di aver corrisposto la somma complessiva di € 4.500,00 mediante tre distinti assegni bancari
dell’importo di € 1.500,00 ciascuno e l’ulteriore somma di € 3.000,00 mediante pagamento in contanti. A
comprova della suddetta circostanza la società produceva tre distinte ricevute sottoscritte dal reclamante, datate
rispettivamente 31.01.2011, 11.03.2011, 30.04.2011; di queste, la prima e la terza confermavano il ricevimento
della somma di € 3.000,00 mediante due assegni bancari di € 1.500,00 ciascuno, la seconda si riferiva invece al
ricevimento della somma di € 4.500,00, di cui € 1.500,00 tramite assegno bancario ed € 3.000,00 per contanti.
Il calciatore alla riunione tenutasi in data 14.10.2011, dopo aver preso visione della documentazione prodotta
dalla società controinteressata, dichiarava di riconoscere come proprie le firme apposte in calce alle ricevute
datate 31.01.2011 e 30.04.2011, relative ai pagamenti di € 1.500,00 avvenuti tramite gli assegni bancari
regolarmente incassati, mentre disconosceva la firma apposta in calce al documento datato 31.03.2011,
affermando di non aver mai ricevuto la somma di € 3.000,00 in contanti.
Dall’esame della documentazione agli atti e dalle dichiarazioni assunte alla riunione del 14.10.2011, con
particolare riferimento al disconoscimento da parte del sig. Piovan della firma in calce al documento datato
31.03.2011, si rileva la possibile formazione di un documento affetto da falsità ideologica e materiale e di
conseguenza l’impossibilità di procedere con una decisione in ordine al reclamo proposto.
PQM
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig.
Piovan Andrea e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C., affinchè vengano
esperiti le opportune indagini in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo in tal modo la C.A.E. in
condizione di pronunciare la propria decisione.