LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Michele SCIANNIMANICO/A.C.D.RIVOLI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
15) RICORSO DEL CALCIATORE Michele SCIANNIMANICO/A.C.D.RIVOLI
Con Racc.A.R. in data 5/09/2011 il sig.Michele SCIANNIMANICO, proponeva ricorso a questa Commissione
esponendo di aver concluso con la Societàà A.C.D.RIVOLI un accordo economico prevedente il compenso lordo
di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di non aver ricevuto alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma
prevista dall’accordo economico depositato.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla
Società (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Michele SCIANNIMANICO, nei confronti della Società A.C.D.RIVOLI, per violazione dell’art.21 bis
del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.