F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 7. APPELLO DELL’A.C. FIORANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 175,00 INFLITTA A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 del 12.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 7. APPELLO DELL’A.C. FIORANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 175,00 INFLITTA A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 del 12.4.2006) Al termine della gara Fiorano contro Virtus Castelfranco del 4.3.2006 del Campionato Provinciale Giovanissimi Sperimentali, una persona sostenitrice della Virtus Castelfranco (poi identificato come un genitore di un calciatore della Virtus Castelfranco) si avvicinava all’arbitro della gara medesima e indirizzava nei suoi confronti frasi dal contenuto offensivo; poiché l’arbitro si allontanava in compagnia del proprio tutor (A.F.Q. Omar Sighinolfi), la persona in esame lo seguiva e, mentre continuava ad insultarlo, cercava di colpire con un pugno il tutor dell’arbitro ed altresì sferrava contro il padre del direttore di gara (che accompagnava a il figlio) un pugno al volto ed un calcio alla gamba sinistra. Il Giudice Sportivo di prima istanza infiggeva l’ammenda di euro 50 alla Virtus Castelfranco. Il Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore Giovanile e Scolastico, ritenuta non congrua la sanzione inflitta, ricorreva al Giudice Sportivo di 2° Grado che, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 12.4.2006, infliggeva ad entrambe le società Fiorano e Virtus Castelfranco la sanzione dell’ammenda di € 175,00. Il rappresentante della A.C. Fiorano proponeva ricorso avanti a questa Commissione d’Appello Federale, lamentando invece la sproporzione della sanzione sofferta, anche in considerazione della correttezza del comportamento dei propri dirigenti e responsabili: Ritiene questa Commissione che la determinazione e quantificazione della sanzione inflitta alla società Fiorano sia congrua ed adeguatamente motivata in quanto alla medesima è ascrivibile un comportamento omissivo in ordine alla sicurezza dell’arbitro, in qualsiasi modo intesa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Fiorano S.r.l. di Fiorano Modenese (Modena) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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