F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 2. APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI MERITO ARA GIARROSA/BODISA 73 DEL 6.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 65 del 22.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 2. APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI MERITO ARA GIARROSA/BODISA 73 DEL 6.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 65 del 22.3.2006) Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto, in data 2.5.2006, reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare, pubblicato nel Com. Uff. n. 65 del 22.3.2006, con il quale è stata inflitta “alla società ”Giarrossa la sanzione della “perdita della gara” Giarrossa/Bodisia 73, disputata il 6.3.2006, con il punteggio di 0-3. In particolare, il Presidente ha dedotto che “la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 22.3.2006, accoglieva il reclamo proposto dalla società Bodisia 73, che lamentava l’irregolare partecipazione fra le fila della Società Giarrossa del calciatore D’Andrea Fabrizio in occasione della gara Giarrossa/Bodisia 73 del 6.3.2006 ed infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 alla società A. S. Giarrossa per aver impiegato nella gara citata” il suddetto calciatore “squalificato per due giornate … con Com. Uff. n. 23 del 2.3.2006 del Comitato Provinciale di Potenza, <>. Dopo aver aggiunto che “il calciatore D’Andrea Fabrizio espulso nella gara Giarrossa/Poggio Tre Galli del 21.2.2006 per effetto dell’automatismo della sanzione (art. 41, punto 2, C.G.S.) non prendeva parte alla successiva gara del 27.2.2006, Pol ASI/Giarrossa, scontando così un giorno di squalifica” l’organo reclamante ha precisato, altresì, che “con Com. Uff. n. 23 del 2.3.2006 del Comitato Provinciale di Potenza il citato calciatore veniva squalificato per 2 giornate per i fatti imputatigli relativi alla gara” suddetta “conseguentemente il D’Andrea non veniva impiegato nella successiva gara del 3.3.2006 Giarrossa – Birra Morena”. Alla luce delle su esposte considerazioni, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha concluso sostenendo che “il calciatore D’Andrea Fabrizio” avrebbe scontato “le 2 giornate di squalifica inflittegli non prendendo parte alla gara ASI/Giarrossa del 27.2.2006 e Giarrossa/Birra Morena del 3.3.2006” e chiedendo, pertanto, alla Corte adita di “annullare la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata in ordine alla gara Giarrossa/Bodisa 73, ripristinando il risultato conseguito in campo”. Il gravame è fondato e va accolto. L’art. 41, comma secondo, C.G.S. sancisce che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per 1 giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”. Pertanto, l’espulsione del calciatore Fabrizio D’Andrea, avvenuta nel corso della gara disputata il 21.2.2006, lo squalificava “automaticamente” per la gara ufficiale prossima e la successiva All’uopo, va precisato che, secondo il disposto della norma suddetta, era automaticamente esecutiva nella gara ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, disputata il 3.3.2006. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3 - 4 conseguito in campo, nella gara Giarrosa/Bodisa 73 del 6.3.2006.
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