F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 3. APPELLO DELL’U.S.D. PRO VIGEZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO VIGEZZO/AMENO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 48 del 27.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 3. APPELLO DELL’U.S.D. PRO VIGEZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO VIGEZZO/AMENO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 48 del 27.4.2006) Con rituale appello, la società Pro Vigezzo, in data 2.5.2006, proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta che le aveva inflitto la sanzione della perdita della gara Pro Vigezzo/Ameno del 2.4.2006, a seguito di reclamo della società Ameno, per aver schierato il calciatore Tartari Angelo, squalificato per recidiva con Com. Uff. n. 36 del 30.3.2006. Sostiene l’appellante che, avendo appreso della sanzione inflitta al calciatore in data 29.3.2006 dallo stesso Com. Uff. anticipatamente pubblicato su Internet, aveva inteso scontata la sanzione del calciatore non facendogli prendere parte alla gara del 30.3.2006 ProVigezzo/Crodo. Le puntuali e diffuse motivazioni della Commissione Disciplinare sono assolutamente condivisibili e sono pertanto da confermare. Il Com. Uff. ha valore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e conseguentemente il calciatore Tartari non poteva scontare “anticipatamente” rispetto al giorno di pubblicazione della sanzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S.D. Pro Vigezzo di Toceno (Verbano-Cusio-Ossola) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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