F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 4. APPELLO DEL SIG. GIORGI GIULIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 43 del 17.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 4. APPELLO DEL SIG. GIORGI GIULIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 43 del 17.5.2006) Con ricorso ritualmente presentato il signor Giorgi Giuliano ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Com. Uff. n. 43 del 17.5.2006) che, confermava quanto già deciso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Rimini che aveva inflitto al dirigente Giorgi Giuliano la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007. In particolare il Giorgi è stato ritenuto responsabile di offese e minacce nei confronti dell’arbitro, nonché per aver sferrato calci nella fiancata dell’auto dello stesso. Nel gravame il ricorrente sostiene quanto già affermato nel reclamo davanti la Commissione Disciplinare e, pur riconoscendo di avere rivolto frasi offensive all’arbitro, deduce di non aver rivolto nessuna minaccia e di non aver sferrato nessun calcio alla portiera della macchina dell’arbitro. Ribadisce la richiesta di una congrua riduzione della squalifica. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, occorre rilevare che, nel caso in esame, il ricorrente non deduce motivi di diritto i quali, soltanto, potrebbero legittimare l’appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare ma si limita in realtà alla richiesta di una diversa e più favorevole valutazione del fatto che comporta, in sostanza, un terzo grado di giudizio non consentito in questa sede. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., come sopra proposto dal signor Giorgi Giuliano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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