F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 3. APPELLO DEL SIG. PINNA LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 44 del 18.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 3. APPELLO DEL SIG. PINNA LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 44 del 18.5.2006) Contro il provvedimento della Commissione Disciplinare che aveva confermato le squalifica del calciatore Pinna riducendola da 6 a 4 gare, lo stesso Pinna Luciano in proprio e quale tesserato della Polisportiva Trieri Calcio, proponeva ricorso contestando la fondatezza della ricostruzione offerta dal Direttore di Gara in merito al comportamento del Pinna stesso (gara Porto Torres/Thiene del 30.4.2006) cui contrapponeva una serie di dichiarazioni testimoniali di segno diverso, per cui chiedeva l’annullamento della squalifica o una sua ulteriore riduzione. Il ricorso del Pinna è invero inammissibile posto che le motivazioni del reclamo altro non propongono che una rivisitazione del merito delle questioni già sottoposte al giudizio, esaminate e valutate dalla Commissione Disciplinare. Ed è pacifico che trattandosi di terzo grado di giudizio non possono essere sottoposte alla C.A.F. , ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. d) C.G.S. questioni attinenti al merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Sig. Pinna Luciano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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