F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 5. APPELLO DELLA POL. MOLITERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MARCONIA/IRSINESE DEL 23.12.2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 68 del 29.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 5. APPELLO DELLA POL. MOLITERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MARCONIA/IRSINESE DEL 23.12.2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 68 del 29.3.2006) Con atto del 5.4.2006 la società Pol. Moliterno, inviato contestualmente per conoscenza all’Atletico Marconia, proponeva appello avverso la deliberazione della Commissione Disciplinare che, a seguito di deferimento del Presidente regionale del C. R. Basilicata, e della rilevata posizione irregolare del calciatore Benedetto Luciano schierato dalla società Atletico Marconia nella gara indicata in epigrafe, infliggeva alla stessa Atletico Marconia la sanzione di un punto di penalizzazione e sanzioni accessorie al calciatore ed al dirigente. La richiesta esplicitata nell’appello dalla Pol. Moliterno era di un aggravamento della sanzione di “almeno 3 punti di penalizzazione in classifica”. Rileva la C:A.F. che la Pol. Moliterno non ha legittimazione alla proposizione dell’appello di cui trattasi in quanto, non trattandosi di caso di illecito sportivo, il C.G.S. consente esclusivamente alle società che hanno disputato la gara nei sette giorni successivi di proporre reclamo per posizione irregolare di un calciatore o al Presidente regionale di deferire nel medesimo termine ai fini dell’eventuale inflizione della sanzione della perdita della gara stessa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Moliterno di Moliterno (Potenza) per mancanza di legittimazione della reclamante e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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