F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 4. APPELLO DELL’U.S.D. SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. AZZURRA TERRADURA/S. LORENZO DEL 21.5.2006 – PLAY OFF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 61 del 27.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006
4. APPELLO DELL’U.S.D. SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. AZZURRA TERRADURA/S. LORENZO DEL 21.5.2006 – PLAY OFF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 61 del 27.5.2006)
Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, confermando il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale padovano, ha respinto il ricorso proposto dall’odierna reclamante avverso le sanzioni, a partire dalla perdita della gara per 0-3, inflittele per il comportamento tenuto da alcuni dei propri calciatori durante l’incontro in epigrafe; comportamento gravemente minaccioso che ha portato il direttore di gara a sospendere l’incontro al 21° minuto del primo tempo, costringendo il medesimo a proseguirlo pro-forma per salvaguardare la propria incolumità fisica, senza peraltro adottare provvedimento di espulsione nei confronti dei detti calciatori (che tra l’altro avrebbe portato la San Lorenzo ad essere impossibilitata a proseguire l’incontro visto il numero dei calciatori messi fuori causa). La Commissione Disciplinare ha ritenuto che l’applicazione del disposto dell’art. 12, comma 1, C.G.S. a carico dell’U.S. S. Lorenzo, per come avvenuta da parte del Giudice di primo grado, sia stata motivata in modo ineccepibile e pienamente condivisibile. Con il reclamo in trattazione la detta società lamenta che la Commissione di seconda istanza non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S. Il reclamo non può essere accolto, visti anche gli ampi margini concessi all’arbitro, ai sensi dell’art. 64, comma 2, NOIF, oltre che dalla Regola n. 5, in ordine al potere (che in realtà è un potere/dovere) di astenersi dal far proseguire la gara (o di farla proseguire pro-forma) quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della sua incolumità fisica, tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio e non ovviabili col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo. Orbene, nei limiti della sindacabilità delle valutazioni spettanti al direttore di gara, il comportamento di quest’ultimo appare del tutto legittimo e motivato, né può dirsi che l’arbitro, nella situazione sopra descritta, fosse tenuto a concedere un ulteriore tempo di recupero per portare a termine la gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S.D. San Lorenzo di Albignasego (Padova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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