F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 2. APPELLO DELL’A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO ALL’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL PREMIO DI PREPARAZIONE DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 96 N.O.I.F. DALL’A.S. CENTRO SEDIA CALCIO PER IL CALCIATORE KODUA JULIUS (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D del 28.2.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006
2. APPELLO DELL’A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO ALL’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL PREMIO DI PREPARAZIONE DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 96 N.O.I.F. DALL’A.S. CENTRO SEDIA CALCIO PER IL CALCIATORE KODUA JULIUS (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D del 28.2.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20/D del 28.2.2006 la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Centro Sedia Calcio in merito al premio di preparazione relativo al calciatore Kodua Julius e, ritenuto che la A.S. Centro Sedia Calcio non avrebbe dovuto corrispondere il premio alla A.S.D. Cussignacco Calcio, annullava la decisione della Commissione Premi di Preparazione che fissava l’entità del premio (Com. Uff. n. 325 del 24.4.2006). Avverso tale decisione proponeva appello la A.S.D. Cussignacco rilevando che la Commissione Vertenze Economiche si era espressa già, con la delibera di cui al Com. Uff. n. 27/D del 17.5.2005, sulla debenza del premio da parte della A.S. Centro Sedia Calcio e dunque che non avrebbe potuto pronunziarsi una seconda volta sulla medesima questione. E per di più in termini radicalmente diversi. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione ultima della Commissione Vertenze Economiche. L’appello della A.S.D. Cussignacco Calcio non è ammissibile. A prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni fatte valere dalla società (e questa Commissione d’Appello Federale propende per la prima ipotesi) occorre rilevare che per effetto di quanto previsto sia dall’art. 45 comma 4 lettera a) C.G.S.. che dall’art. 96 comma 3 delle N.O.I.F. le decisioni della Commissione Vertenze Economiche in tema di premi di preparazione sono assunte in seconda ed ultima istanza, come dire che non sono impugnabili innanzi a questa C.A.F.. Ne discende, pertanto e come già detto, che l’appello proposto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F., l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Cussignacco Calcio di Udine e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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