F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 29/05/06 2. APPELLO DEL CALCIATORE BRANDI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 50 del 3.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 29/05/06 2. APPELLO DEL CALCIATORE BRANDI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 50 del 3.5.2006) Il calciatore Brandi Giovanni proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 50 del 3.5.2006 con la quale veniva sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2006 poiché tesserato con società diversa rispetto a quella con la quale ha disputato la gara poi oggetto di sanzione. Il signor Brandi Giovanni eccepiva di essersi informato presso il Presidente della società di provenienza (A.S. Minervino) circa la sua posizione di tesserato e che quest’ultimo gli aveva dato certezze verbali circa l’avvenuto svincolo. Di contro risulta che il calciatore è ancora tesserato per la A.S. Minervino e ha giocato gare del Campionato di 3^ Categoria con la società U.S. Spinazzola. Orbene non si può parlare di buona fede del calciatore per il semplice fatto che egli si sia informato per le vie brevi dell’ipotesi di svincolo; anzi è obbligo dello stesso di accertarsi del reale avvenuto svincolo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Brandi Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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