F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 10. F.C. MATERA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER ANNI 1 AL SIG. PADULA ANTONIO, SEGUITO DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE ART. 94 TER, COMMI 11 E 12, N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 27.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 10. F.C. MATERA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER ANNI 1 AL SIG. PADULA ANTONIO, SEGUITO DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE ART. 94 TER, COMMI 11 E 12, N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 27.4.2006) Con due diversi provvedimenti in data 21.3.2006 e 31.3.2006 il Vice Presidente ed il Presidente del Comitato Interregionale deferivano alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale la società F.C. Matera ed il signor Padula Antonio, quale Presidente e legale rappresentante della predetta società per violazione dell’art. 94 ter, comma 11 e 12 delle N.O.I.F. Siffatto deferimento era stato determinato dalla mancata osservanza delle decisioni, passate in giudicato, della Commissione Accordi Economici (Com. Uff. n. 57 del 10.10.2005 e Com. Uff. n. 23 del 2.8.2005 ) con le quali la F.C. Matera era stata condannata al pagamento della somma di € 7.746,00 in favore del calciatore Beliamo Giuseppe e della somma di € 6.452,00 in favore del calciatore Impicciebè Michele; inadempienza protrattasi per trenta giorni successivi alle note 23.1.2006 e 22.2.2006 dell’organo rappresentativo del Comitato Interregionale che aveva ingiunto il pagamento delle somme sopraindicate. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 155 del 27.4.2006 del Comitato Interregionale, la Commissione Disciplinare, previa riunione dei due deferimenti, preso atto della inadempienza della società F.C. Matera e della perdurante morosità, sanzionava: 1) la società con la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva; 2) il Presidente Padula Antonio con l’inibizione per la durata di anni 1. Avverso tale decisione proponeva ricorso la società F.C. Matera chiedendo che la C.A.F. considerasse con “occhio più benevolo” le sanzioni della Commissione Disciplinare ed in particolare l’inibizione di un anno inflitta al Presidente Padula. Osserva questa Corte che - pur valutando favorevolmente il fatto che la nuova dirigenza della F.C. Matera si è insediata solo nel Novembre 2005 e certamente è stata impegnata nella soluzione di molti problemi economici – non è dato modificare in alcun modo la decisione della Commissione Disciplinare, avendo la stessa applicato le sanzioni nei minimi edittali. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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