F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 2. APPELLO DELL’U.S.D. LIBARNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta –Com. Uff. n. 40 del 9.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06
2. APPELLO DELL’U.S.D. LIBARNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta –Com. Uff. n. 40 del 9.3.2006)
Con provvedimento 13.12.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta la U.S.D. Libarna Calcio per rispondere della violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva attinente al comportamento tenuto dal suo tesserato, Sig. Fossati Giuseppe, e sanzionato dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 12 settembre 2005. Nella stagione sportiva 2004/2005 il Fossati, in violazione dell’art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore Tecnico, aveva, infatti, svolto attività tecnica di allenatore in favore della prima squadra della Pol. D. Gaviese e successivamente quella di allenatore – calciatore della U.S.D. Libarna Calcio. All’esito del giudizio al Fossati era stata inflitta la squalifica fino al 31.3.2006, con trasmissione degli atti al Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta per gli
eventuali provvedimenti a carico della U.S.D. Libarna Calcio. La competente Commissione Disciplinare all’esito del giudizio, ritenuta la responsabilità disciplinare della U.S.D. Libarna Calcio infliggeva alla stessa, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S., la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00. Avverso questa decisione, pubblicata sul C.U. n. 40 del 9 marzo 2006, ha proposto rituale e tempestivo gravame la U.S.D. Libarna Calcio eccependo, nel merito, l’insussistenza della responsabilità oggettiva così come contestata, e, in diritto, sul presupposto della violazione del diritto di difesa di cui avrebbe dovuto godere il Fossati, concludeva, in via principale, per la revoca della decisione impugnata ed in subordine per la riduzione dell’ammenda. Osserva preliminarmente la C.A.F. che il gravame proposto appare privo di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato. Nel condividere le motivazioni della Commissione Disciplinare rileva, infatti, la C.A.F. che la sanzione disciplinare irrogata al Fossati, siccome non impugnata, è ormai coperta da giudicato e, quindi, definitiva. Di conseguenza corretto deve ritenersi l’addebito di responsabilità oggettiva contestato alla U.S.D. Libarna Calcio con l’atto di deferimento in premessa richiamato e del tutto congrua la sanzione irrogata dalla competente Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S.D. Libarna Calcio di Serravalle Scrivia (Alessandria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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