F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 6. APPELLO DELL’A.C. CARPANETO A.S.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO DEL CALCIATORE GALELLI ANDREA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 6. APPELLO DELL’A.C. CARPANETO A.S.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO DEL CALCIATORE GALELLI ANDREA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006) Il calciatore Andrea Galelli, nato il giorno 11.10.1988, veniva tesserato presso la F.I.G.C. dalla A.C. Carpaneto. Il tesseramento avveniva mediante redazione di apposito modulo recante la firma del calciatore, dei suoi genitori in quanto minorenne e del presidente della società Carpaneto. Con atto redatto in data 3.2.2006 con il ministero difensivo dell’Avv. Cristina Villa, il signor Giovanni Galelli, padre del calciatore Andrea, previa rituale notifica anche nei confronti della società A.C. Carpaneto, impugnava presso la competente Commissione il tesseramento del figlio deducendo la falsità della firma a suo nome, apposta nell’apposito modulo citato nel punto che precede e produceva a sostegno delle proprie ragioni una perizia calligrafica giurata. Con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 21/D la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo e svincolava il calciatore Andrea Galelli. Avverso il detto provvedimento proponeva reclamo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Carpaneto e costituito rituale contraddittorio, vi resisteva il signor Giovanni Galelli. Il tesseramento di un calciatore minorenne vincola lo stesso alla società di appartenenza fino all’età di 25 anni, quindi per un termine di gran lunga superiore al compimento della sua maggiore età limitandone conseguentemente la sua libera autodeterminazione. In quanto tale, devesi quindi considerare atto di straordinaria amministrazione che può essere posto in essere solo con il consenso congiunto di entrambi i genitori e detto consenso, deve avere indefettibile requisito formale di firma. Nella fattispecie, mentre il signor Giovanni Galelli ha fornito una prova diretta a dimostrare che la sua firma fosse apocrifa, controparte non ha dato alcuna prova diretta a contrastare l’avversa tesi. Ritiene peraltro la C.A.F. che, conformemente alla vigente normativa giusprocessualistica in materia di disconoscimento di firma, quando interviene il detto disconoscimento, è la parte che intende avvalersi del documento disconosciuto ad avere l’onere di dover dimostrare la sua veridicità e detto onere non è stato assolto dalla società ricorrente. La stessa ha addotto solo argomentazioni che, pur valide in astratto, non possono però infirmare la carenza formale che emerge dagli atti. Devesi quindi conclusivamente ritenere che la firma del signor Giovanni Galelli sia effettivamente apocrifa e ciò comporta l’ineccepibilità della pronuncia resa dal primo giudice. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Carpaneto A.S.D. di Carpaneto Piacentino (Piacenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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