F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 8. APPELLO DEL CALCIATORE SCATIGNA ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI SVINCOLO EX ART. 110 N.O.I.F. DALL’A.S. CALVAIRATE E CONTESTUALE REVOCA DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO ALL‘U.S. PESCHIERA BORROMEO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 8. APPELLO DEL CALCIATORE SCATIGNA ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI SVINCOLO EX ART. 110 N.O.I.F. DALL’A.S. CALVAIRATE E CONTESTUALE REVOCA DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO ALL‘U.S. PESCHIERA BORROMEO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006) Con reclamo rivolto alla Commissione Tesseramenti il genitore Scatigna Paolo, esercente la patria potestà sul minore Scatigna Alessandro, chiedeva lo svincolo ex art. 110 N.O.I.F. del proprio figlio, tesserato per l’anno 2004/2005 (categoria allievi regionali) per la società sportiva A.S. Calvairate, nonché la revoca ai sensi dell’art. 42 N.O.I.F. dell’atto di “tesseramento temporaneo” in capo alla società Peschiera Borromeo con contestuale deroga per il tempo necessario a consentire al giovane calciatore di continuare la sua partecipazione al campionato “Juniores provinciale”. Deduceva a riguardo che la società A.S. Calvairate al termine del campionato “allievi regionali”, non aveva comunicato al calciatore la mancata partecipazione al “Campionato Juniores” e di non essere quindi in grado di dare al suo interno continuità sportiva “attiva” al calciatore “giovane dilettante”. Deduceva, altresì, che la società procedendo al trasferimento temporaneo del calciatore al Peschiera Borromeo, aveva contravvenuto a quanto disposto dalle N.O.I.F. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21/D la Commissione Tesseramenti respingeva il reclamo osservando che il richiamato art. 110 N.O.I.F. non era pertinente al caso di specie, essendo da escludere un’inattività dell’A.S. Calvairate (regolarmente attiva, come da documentazione in atti) per non essere iscritta al campionato Juniores. Osservava, altresì, che il trasferimento temporaneo dello Scatigna alla società Peschiera Borromeo per la stagione 2005/2006 si era perfezionato regolarmente con il consenso del calciatore e degli esercenti la patria potestà e che non era ravvisabile alcuna ipotesi per disporre la revoca di tale trasferimento ai sensi dell’art. 42 N.O.I.F., non evidenziandosi alcuna illegittimità dell’atto, né originaria né derivata. Avverso tale decisione ricorreva alla C.A.F. Scatigna Alessandro, divenuto nel frattempo maggiorenne, ribadendo, sostanzialmente le argomentazioni addotte nel ricorso presentato alla Commissione Tesseramenti e chiedendo che si procedesse d’autorità all’applicazione dell’art. 110 N.O.I.F. e di revocare il trasferimento temporaneo. Il ricorso non merita accoglimento. Osserva questa C.A.F. che sono pienamente condivisibili le argomentazioni della Commissione Tesseramenti in ordine alla non applicabilità, nella specie, dell’art. 110 della N.O.I.F., non potendosi ritenere inattiva una società per la sola mancata iscrizione al campionato Juniores. D’altra parte le aspettative del giovane calciatore di partecipare a detto campionato sono state ampiamente soddisfatte con il trasferimento temporaneo alla società Peschiera Borromeo che in tal senso lo ha utilizzato. Detto trasferimento poi si è perfezionato secondo la normativa vigente, onde incongrua appare la richiesta di revoca dell’accordo, peraltro, sottoscritto, dai genitori dello Scatigna. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello coma sopra proposto dal calciatore. Sig. Scatigna Alessandro e dispone incamerarsi la tassa reclamo
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