F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 2. APPELLO DELL’A.S.D. NOICATTARO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. SAN FELICE A.C. NORMANNA/NOICATTARO DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 10.3.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 2. APPELLO DELL’A.S.D. NOICATTARO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. SAN FELICE A.C. NORMANNA/NOICATTARO DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 10.3.2006) Con rituale e tempestivo atto la A.S.D. Noicattaro Calcio ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale con la quale era stato rigettato il reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Gismondi Eustacchio e Di Donna Vincenzo che, senza averne titolo, avevano preso parte alla gara San Felice A.C. Normanna/A.S.D. Noicattaro Calcio del 25.9.2005 valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Girone H (v. Com. Uff. n. 121 del 10.3.2006). Il Giudice Sportivo (v. Com. Uff. n. 38 del 26.10.2005), esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. San Felice A.C. Normanna, rilevata la posizione irregolare dei calciatori su citati, infliggeva alla società Noicattaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Osserva, preliminarmente, la C.A.F. che la A.S.D. San Felice A.C. Normanna, sia pure inoltrando il reclamo ad un Organo di Giustizia non competente (Commissione Disciplinare) aveva manifestato la volontà di far valere i propri interessi in ordine alla denunciata irregolarità e che, a fronte di questa in equivoca volontà, deve prevalere, come da costante giurisprudenza dalla quale non intende discostarsi, il principio della “conservazione degli atti” (v. ex multis Com. Uff. n. 23 dell’11.11.2004). L’eccezione sollevata sul punto dalla A.S.D. Noicattaro è pertanto infondata e deve essere rigettata. In ordine alla ulteriore doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 9, e 30, commi 2-3, C.G.S. osserva la C.A.F., condividendo la decisione gravata, che, proprio alla luce delle risultanze emerse dagli accertamenti, pur non approfonditi ma, comunque, esaustivi, effettuati dall’Ufficio Indagini, è emerso che le raccomandate nn. 12811105193-5 e 12811105191-3, la prima destinata alla “FIGC - L.N.D. – Via Po 36” e, la seconda, alla “A.S. Noicattaro Calcio – Strada Prov. Casamassima, 70016”, sono state accettate dall’Ufficio Postale di Acerra – succ. n. 2, il 3.10.2005 con timbro a secco, come si ricava dai documenti in atti, il tutto confermato dalla dichiarazione rilasciata all’Inquirente dal Direttore di detta succursale. Mere allegazioni della reclamante, prive di supporto probatorio, sono da ritenersi, quindi, quelle attinenti al mancato rispetto dei termini perentori sanciti dall’art. 34, comma 6, C.G.S.. È pur vero che la reclamante ha sottoposto al vaglio della Commissione Disciplinare, nella seduta del 10.3.2006, allegandone copia anche in questa sede, un documento, apparentemente rilasciato dal Centro Meccanografico Prov.le di Napoli – Poste Italiane, attestante che la Raccomandata n. 12811105193-5 (inviata alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale) risultava accettata dall’Ufficio Postale di Acerra 2 in data 8-.10.2005, formulando alla Commissione Disciplinare richiesta di ulteriori accertamenti finalizzati a dimostrare “se la citata Raccomandata, seppure datata 3.10.2005, fosse stata registrata nel registro di contabilità giornaliero delle accettazioni nella data di cui al presunto rinvenimento (8.10.2005) e conservata nel corrispondente archivio”. Accertamento, si osserva, di cui bene avrebbe potuto e dovuto tempestivamente farsi carico la reclamante fornendo alla Commissione Disciplinare, ovvero davanti alla C.A.F., idonea documentazione ufficiale a sostegno delle sue eccezioni. In tale carenza, corretta appare la decisione gravata nel punto in cui ha fondato il competente giudizio sulle acquisizioni dell’Inquirente che contraddicono le perplessità e le enunciazioni espresse dalla società Noicattaro Calcio che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla A.S.D. San Felice A.C. Normanna e, per l’effetto, l’annullamento della sanzione ad essa inflitta. Ha controdedotto la società controinteressata con motivi ritualmente e tempestivamente proposti, richiedendo il rigetto dell’avverso gravame. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Noicattaro Calcio di Noicattaro (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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