CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 09 novembre 2011 promosso da: U.S. Alessandria 1912 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Monza Brianza SpA (parte interventrice ad opponendum)

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 09 novembre 2011 promosso da: U.S. Alessandria 1912 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Monza Brianza SpA (parte interventrice ad opponendum) IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO in data 9 novembre 2011, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1993 del 26 agosto 2011) promosso da: U.S. Alessandria 1912 Srl, con gli Avv.ti Giovanni Trombetta e Sabrina Rondinelli presso l’Avv. Sabrina Rondinelli (sabrinarondinelli@ordineavvocatiroma.org) parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con e presso gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli (luigi@medugno.it) parte intimata con Monza Brianza SpA, con e presso gli l’Avv. Gian Michele Gentile (info@mereugentile.it) parte interventrice ad opponendum FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con istanza del 25 agosto 2011, la U.S. Alessandria 1912 Srl (d’ora in poi: Alessandria) adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato per l’annullamento e/o la riforma del C.U. n. 030/CGF (Sezioni Unite) del 19 agosto 2011, con il quale la Corte di Giustizia Federale ha confermato la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza, per violazione, da parte del suo presidente Giorgio Veltroni, dell’art. 7, comma 1 e 5, CGS, per avere “prima della gara Alessandria-Ravenna del 20 marzo 2011 […] posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato […] il Buffone e il Veltroni incontrandosi per negoziare un accordo sul risultato della gara”; e quindi l’Alessandria “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 4, comma 1, CGS, per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante Veltroni”. 2. La vicenda nasce nell’ambito dell’inchiesta penale avviata dalla Procura della Repubblica di Cremona, che ha portato all’arresto, tra gli altri, di alcuni tesserati FIGC imputati di associazione per delinquere connessa a episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive. La Procura Federale, una volta acquisiti gli atti, ha svolto un’autonoma attività, procedendo alla audizione dei tesserati coinvolti nella vicenda. A conclusione delle indagini, la Procura federale, ritenuta provata la violazione di inderogabili regole di condotta da parte di membri dell’ordinamento sportivo, ha proceduto al deferimento degli stessi presso la Commissione disciplinare. 3. La Commissione disciplinare, per la parte che qui interessa, ha ritenuto colpevole il presidente dell’Alessandria Sig. Giorgio Veltroni (sanzionandolo con la inibizione di anni quattro) e quindi, per responsabilità diretta, ha sanzionato l’Alessandria “alla retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza /campionato (2010/2011)”. 4. La Corte di Giustizia Federale, in sede di appello, ha respinto il ricorso e confermato la sanzione irrogata dal giudice di prime cure (C.U. n. 030/CGF). 5. Sulla decisione della Corte di Giustizia Federale, l’Alessandria promuove istanza di arbitrato e chiede di “a) riformare il provvedimento della Corte di Giustizia della FIGC 030/CGF del 19 Agosto che conferma il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale n. 13/CDN del 9 Agosto 2011; b) riammettere l’Alessandria nel campionato di competenza C1; c) ammettere prove testimoniali in favore; d) condannare la FIGC alle spese legali subite e alle spese arbitrali”. 6. Si costituiva con propria memoria la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), replicando a quanto prodotto e argomentato da parte istante, svolgendo proprie considerazioni di merito e concludendo affinché “l’istanza avversaria venga dichiarata inammissibile e, comunque, respinta in quanto infondata. Con condanna dalla parte istante alle spese del presente procedimento, inclusi i diritti amministrativi versati ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS”. 7. Si costituiva altresì, con intervento volontario ad opponendum, la società Monza Brianza SpA per resistere “alle domande tutte formulate dall’U.S. Alessandria 1912 srl, in quanto infondate in fatto e diritto, e per sentirle quindi respingere con conferma della decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata e con vittoria di spese, competenze e onorari di procedimento”. 8. La parte istante nominava quale Arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa; la parte resistente provvedeva alla nomina dell’Arbitro nella persona dell’Avv. Marcello de Luca Tamajo; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 19 settembre 2011 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 9. Il Collegio Arbitrale teneva una prima udienza in data 3 ottobre 2011 presso la sede del TNAS, dove venivano sollevate due eccezioni preliminari: la prima, riguardante la nomina dell’arbitro di parte istante, che non era stata sottoscritta dalla parte; la seconda, concernente l’ammissibilità dell’intervento della società Monza Brianza SpA. Il Collegio concedeva alle Parti termine per il deposito di memorie e documenti sulle eccezioni preliminari. Si teneva una seconda udienza, in data 9 novembre 2011, dove si esperiva –senza successo– il tentativo di conciliazione, e quindi le Parti discutevano nel merito, rispettando il principio del contraddittorio. Il Collegio si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE 10. A scioglimento della riserva assunta sulle eccezioni pregiudiziali sollevate nel corso della prima udienza, il Collegio, in data 3 novembre 2011, emanava la seguente ordinanza: “CONSIDERATO, che con riguardo alla nomina dell’arbitro da effettuarsi dalle parti, e nel caso in ispecie dalla parte istante, nulla di rituale prescrive il “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”; piuttosto, in alcuni suoi pronunciamenti (Lodo 12 giugno 2009 A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. Emanuele Bellarosa vs. Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lodo 8 giugno 2009 Società Ginnastica Amsicora e altri vs. Federazione Italiana Hockey), questo Tribunale ha ritenuto assorbente il mandato a un procuratore a compiere atti, anche con riferimento alla nomina dell’arbitro. La parte, quindi, può esercitare la facoltà di nomina dell’arbitro tramite un terzo, trattandosi di una applicazione del generale principio della rappresentanza. In tal senso, milita anche la norma del codice dei procedura civile, art. 810, novellato con Dlgs. 40/2006, che, con riferimento alla nomina degli arbitri, fa riferimento alla “convenzione di arbitrato” (su cui v. Cass. S.U. 11529/2009); CONSIDERATO, che l’intervento di terzi nel procedimento arbitrale presso questo Tribunale non è regolato dal “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport” e che pertanto è rimesso alla valutazione del Collegio caso per caso, ovvero a seconda della necessari età dell’intervento, della sua rilevanza e della sua avvenuta partecipazione nei giudizi endoassociativi, che costituiscono oggetto di gravame. Fermo restando la funzione di intervento meramente adesivo alla parte resistente. PQM, il Collegio, all’unanimità, respinge l’eccezione relativa alla nullità della nomina dell’arbitro della parte istante e ammette la società Monza Brianza spa quale terzo interveniente nel procedimento arbitrale”. 11. L’Alessandria è stata sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza (campionato 2010/2011), “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 4, comma 1, CGS, per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante Veltroni”, il quale “prima della gara Alessandria-Ravenna del 20 marzo 2011 aveva posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato […] il Buffone e il Veltroni incontrandosi per negoziare un accordo sul risultato della gara”. L’incontro tra il Veltroni, presidente dell’Alessandria, e il Buffone, direttore sportivo del Ravenna, è quello avvenuto a San Sepolcro (in “campo neutro”, per così dire) nei giorni immediatamente antecedenti alla gara Alessandria-Ravenna (programmata per il 20 marzo 2011), preceduto da una serie di telefonate volte all’organizzazione dell’incontro stesso, dove i due –come emerge chiaramente dalle intercettazioni telefoniche– affrontarono il tema del possibile aggiustamento del risultato dell’incontro di calcio sopra citato, sulla base di una trattativa fondata sulle reciproche domande e offerte, che non si concluse solo perché non riuscirono a raggiungere una soluzione che fosse soddisfacente per entrambi (vedi le dichiarazioni rese dal Buffoni ai Sostituti Procuratori Federali il 6 luglio 2011). Le intercettazioni telefoniche, il cui uso a fini probatori è ritenuto legittimo da questa giurisprudenza del TNAS (allorquando queste siano state acquisite ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. n. 401/89), hanno chiaramente fatto emergere la volontà e la piena consapevolezza del Veltroni (e del Buffone) di organizzare una combine calcistica sulla partita Alessandria-Ravenna, dietro una contropartita economica (per un compenso pari a euro 50.000,00 in caso di sconfitta del Ravenna). Tra le telefonate intercettate, quella intercorsa tra il Buffone e un altro interlocutore (la nr. 481 del 17 marzo 2011), rappresenta la riprova del tentativo di combinare l’incontro di calcio Alessandria- Ravenna, anche perché il Buffoni parla esplicitamente delle trattative avviate con il presidente dell’Alessandria per alterare il risultato dell’incontro di calcio. 12. Emerge, pertanto, il comportamento illecito e antisportivo del Veltroni, il quale ha scientemente e consapevolmente partecipato al tentativo di concordare e predeterminare il risultato della gara. E allorché di tentativo si tratti, questo è comunque soggetto a sanzione ai sensi del CGS (art. 7, comma 1 e 5, che punisce anche gli atti preparatori). Trattandosi, poi, di illecito commesso in prima persona dal presidente dell’Alessandria, dell’operato di quest’ultimo risponde anche l’Alessandria stessa a titolo di responsabilità diretta, con le relative conseguenze sanzionatorie. Le spese per assistenza difensiva seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte istante e liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. I diritti e gli onorari degli arbitri e del CONI sono posti a carico della U.S. Alessandria 1912 s.r.l. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: a. rigetta l’istanza e pertanto conferma la decisione della Corte di Giustizia Federale; b. rigetta ogni altra domanda ed eccezione; c. le spese per assistenza difensiva seguono la soccombenza e sono liquidate come in motivazione; d. dichiara entrambe le parti – U.S. Alessandria 1912 Srl e Federazione Italiana Giuoco Calcio – tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri e del CONI; e. liquida l’onorario degli arbitri in complessivi Euro 6.000,00, oltre accessori; f. manda alla Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di dare comunicazione del presente (dispositivo di) lodo alle parti. Così deliberato, all'unanimità dei voti, con la partecipazione di tutti gli arbitri in data 9 novembre 2011, e sottoscritto in n. 4 originali nelle date e nei luoghi di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Maurizio Benincasa F.to Marcello de Luca Tamajo
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