F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 3. APPELLO DELLA POLDIL ACIPLATANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONANNO DANIELE FINO AL TUTTO IL 30.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del l’1.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 3. APPELLO DELLA POLDIL ACIPLATANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONANNO DANIELE FINO AL TUTTO IL 30.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del l’1.6.2006) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, a seguito dei fatti verificatisi nel corso della gara Riposto/Aciplatani – sospesa al 35’ del 2° tempo -, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 49 del 17.5.2006, squalificava il calciatore Daniele Bonanno fino al 15.1.2007 “per contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell’arbitro e per averlo colpito con una manata ad una spalla”. La Polisportiva Dilettantistica Aciplatani proponeva appello alla Commissione Disciplinare, avverso detta decisione chiedendo “l’annullamento della squalifica, a tempo, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore … il quale potrà essere sanzionato per le frasi, poco ortodosse, rivolte al direttore di gara dopo l’assegnazione del calcio di rigore”. La società appellante assumeva, a fondamento di detta domanda, che “il calciatore Bonanno Daniele è del tutto estraneo a quanto accaduto e sicuramente si è trattato di uno scambio di persona da parte del direttore di gara, visto il momento di caos in cui si è venuto a trovare insieme ai suoi collaboratori”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 51 del 31.5.2006, dopo aver rilevato che “il gesto consumato in danno dell’arbitro” dal calciatore sanzionato, “pur sempre censurabile e lesivo di qualsivoglia comportamento sportivo e leale, va derubricato e sancito come grave atto minaccioso”, deliberava “di determinare a tutto il 30.10.2006 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore Bonanno Daniele”. La società Pol. Dil. Aciplatani, con atto spedito il 5.6.2006, proponeva appello alla Commissione d’Appello Federale avverso la suddetta decisione e chiedeva una ulteriore riduzione della sanzione inflitta al calciatore responsabile assumendo, a fondamento di detta domanda che - essendo stata accertata dalla Commissione Disciplinare l’infondatezza dell’accusa dell’Arbitro secondo cui il calciatore Daniele Bonanno “gli dava una manata sulla spalla” -, sarebbe troppo afflittiva la pena irrorata solo per “degli insulti (quali) e delle minacce (quali) che non sono assolutamente specificati”. Il gravame è inammissibile. L’art. 33, comma 1, C.G.S. sancisce che “le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale; c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate; e) dal Presidente federale”. Nella fattispecie de qua, la società appellante ha chiesto alla Commissione adita “di ridurre la sanzione inflitta al Bonanno”, senza, peraltro, contestare alcuna “violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale” ovvero “l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio” da parte della Commissione Disciplinare a quo. Pertanto, il ricorso proposto dalla società Pol. Dil. Aciplatani è inammissibile in quanto diretto ad ottenere un terzo grado di giudizio nel merito della controversia, non consentito alla Commissione d’Appello Federale, Giudice di legittimità. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S, l’appello come innanzi proposto dalla Poldil Aciplatani Calcio di Acireale (Catania), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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