F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 6. APPELLO DELL’ACS D. SALUZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BALSAMO EMANUELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 6. APPELLO DELL’ACS D. SALUZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BALSAMO EMANUELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2006) Con atto del 23.6.2006 la società ACS D. Saluzzo ha adito la C.A.F. al fine di ottenere una ulteriore riduzione della sanzione indicata in epigrafe, peraltro già ridotta da 6 a 5 giornate di gara in secondo grado dalla Commissione Disciplinare. I motivi addotti dall’appellante, esclusi quelli di merito riferiti alla ricostruzione dei fatti operata dalla società non esaminabili dalla C.A.F. in terzo grado di giudizio, non consentono l’accoglimento del reclamo. a) il rapporto del Commissario di Campo va ad aggiungersi a quelli degli ufficiali di gara e tutti costituisco la base di esame da parte del Giudice Sportivo, come disposto dall’art. 24.2 C.G.S., la citazione dell’art. 31.1 lett. a4) è in conferente essendo la norma riferita alla c.d. “prova televisiva”; b) la lamentata eccessiva commisurazione della sanzione in relazione alla presunta lievità della evidente – viceversa – “condotta violenta”(già in tal modo definita dall’arbitro) del Balsamo nei confronti dell’avversario non può essere diversamente qualificata e conseguentemente sanzionata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dalla ACS. D. Saluzzo di Saluzzo (Cuneo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo
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