F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 7. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BOSI CARLO, E DELL’A.S.D. LA CHIVASSO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE RISPETTIVAMENTE IL PRIMO DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 39, COMMA 2 N.O.I.F. E 1, COMMA 1 C.G.S., LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – com. Uff. n. 59 del 15.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 7. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BOSI CARLO, E DELL’A.S.D. LA CHIVASSO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE RISPETTIVAMENTE IL PRIMO DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 39, COMMA 2 N.O.I.F. E 1, COMMA 1 C.G.S., LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – com. Uff. n. 59 del 15.6.2006) Con atto del 24.5.2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta il signor Carlo Bosi, Presidente dell’A.S.D. La Chivasso, e la medesima società, il primo per rispondere della violazione degli artt. 39, comma 2, N.O.I.F. e 1, comma 1, C.G.S., per aver presentato il modulo di richiesta di tesseramento della calciatrice Cantoro Veronica sul quale erano state apposte le firme dei nonni della calciatrice anziché quelle dei genitori esercenti la potestà genitoriale, la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta delle infrazioni disciplinari commesse dal proprio dirigente. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 15.6.2006, la Commissione Disciplinare adita ha prosciolto i soggetti deferiti da ogni addebito, reputando non potersi ravvisare gli estremi della violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza nel comportamento del dirigente della società La Chivasso, che aveva acconsentito alla sottoscrizione del modulo di tesseramento della calciatrice da parte dei nonni di questa in buona fede, apparendo costoro, in base a circostanze estrinseche, come gli effettivi soggetti affidatari della minore. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo gravame il Procuratore Federale, con atto di impugnazione 27.6.2006, regolarmente comunicato ai soggetti originariamente deferiti. Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, la Procura Federale sottolinea come il Bosi, essendo edotto della particolare situazione familiare della minore, come risultante anche dalla copia di un provvedimento del Tribunale dei Minori di Napoli, che lo stesso Bosi aveva prodotto in sede di audizione avanti alla Commissione Disciplinare, non poteva non essere a conoscenza, all’atto del tesseramento della minore, che la patria potestà sulla stessa era esercitata dai genitori e non dai nonni, concludendo per l’accertamento della responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti ascritti e per la conseguente irrogazione a loro carico delle sanzioni richieste prime cure, vale a dire l’inibizione per tre mesi a carico del Bosi e dell’ammenda di € 100,00 a carico della società. Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo meriti accoglimento. Emerge palesemente, infatti, dagli atti di causa come la situazione familiare della minore fosse nota al Bosi, il quale, pur avendo inteso agire con il positivo intento di consentire alla stessa di poter praticare attività sportiva, stante la sua disagiata situazione familiare, ha comunque scientemente violato le norme regolamentari contestate e gli interessi ad esse sottese, primo fra tutti quello all’effettiva tutela del minore, che impone ai dirigenti di squadre del Settore Giovanile e Scolastico di accertare che chi appone la firma alla richiesta di tesseramento del minore eserciti la patria potestà sullo stesso. Può, tuttavia, darsi atto del fatto che la buona fede insita nel comportamento del Bosi possa positivamente incidere sulla determinazione della tipologia e della misura delle sanzioni da irrogare ai deferiti, che può essere contenuta rispetto alle richieste della Procura Federale; questa C.A.F. reputa, pertanto, congruo infliggere al dirigente deferito la sanzione dell’ammonizione con diffida ed alla società quella dell’ammenda di € 100,00. Per questi motivi la C.A.F., accoglie l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione dell’ammonizione con diffida a carico del Sig. Bosi Carlo, nonché l’ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. La Chivasso.
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