F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 8. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE ADANI DANIELE DALL’ADDEBITO CONTESTATO CON PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 28.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 8. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE ADANI DANIELE DALL’ADDEBITO CONTESTATO CON PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 28.6.2006) Con atto del 28.4.2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Daniele Adani per rispondere della violazione dell’art. 27, commi 2 e 4, Statuto Federale, per avere questi, in violazione della c.d. “clausola compromissoria” (rectius: riserva di giustizia) prevista dall’art. 27, comma 2, Statuto F.I.G.C., intentato azione giudiziaria avanti all’A.G.O. nei confronti di società affiliata (in particolare per avere impugnato avanti al Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, un lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, che dichiarava risolto il contratto tra il calciatore ed il Brescia Calcio S.p.A.), senza la necessaria preventiva autorizzazione ex art. 27, comma 4, Statuto F.I.G.C. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 380 del 28.6.2006, l’adita Commissione Disciplinare ha prosciolto il deferito da ogni addebito, reputando che il concludente comportamento attuato dello stesso posteriormente alla proposizione dell’azione avanti all’A.G.O. - fondamentalmente consistito nella rinuncia alla domanda proposta anteriormente alla celebrazione della prima udienza del giudizio instaurato, non appena intervenuto il tesseramento per una nuova società - abbia integrato gli estremi del ravvedimento operoso, consistito appunto nell’essersi adoperato efficacemente per rimuovere la situazione di contrasto con l’ordinamento federale e nell’effettiva ed integrale adesione al vincolo assunto con la ricostituzione del rapporto associativo, facendo venir meno l’antidoverosità del precedente comportamento e quindi, sostanzialmente, la sanzionabilità dell’originaria condotta antiregolamentare. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo gravame il Procuratore Federale, con atto di impugnazione 5.7.2006, regolarmente comunicato al soggetto originariamente deferito. Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, la Procura Federale sottolinea come alla successiva rinuncia all’azione ordinaria da parte dell’Adani non possa attribuirsi efficacia sanante, risultando comunque violata dall’originario comportamento la norma statutaria richiamata. Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento. Va infatti rilevato che, oltre alle argomentazioni, peraltro del tutto condivisibili, poste dalla Commissione Disciplinare a fondamento della propria decisione, milita a favore della non punibilità della condotta del calciatore deferito la circostanza che lo stesso non fosse, al momento della proposizione della domanda giudiziaria avanti all’A.G.O., tesserato per alcuna società affiliata, e conseguentemente libero da ogni vincolo nascente dal rapporto associativo e dalla riserva di giustizia dallo stesso derivante, a nulla rilevando che la rinuncia all’azione ordinaria sia intervenuta mesi dopo il nuovo tesseramento, in quanto in tale lasso temporale alcuna attività giudiziaria si è svolta davanti all’A.G.O., laddove l’Adani ha comunque rinunciato agli atti di causa anteriormente alla celebrazione della prima udienza dell’instaurato giudizio civile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it