F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 5. APPELLO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 3.750,00 RISPETTIVAMENTE INFITTE AL SIG. CASTALDI PIERPAOLO E ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 399/C del 19.7.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06
5. APPELLO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 3.750,00 RISPETTIVAMENTE INFITTE AL SIG. CASTALDI PIERPAOLO E ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 399/C del 19.7.2006)
Il 25.5.2006, sul “Corriere dello Sport” venivano pubblicate dichiarazioni del signor Pierpaolo Castaldi, direttore generale della Società A.S. Melfi s.r.l., in relazione ai fatti accaduti nella gara disputata il 21.5.2006 tra il Melfi ed il Taranto ed al conseguente provvedimento disciplinare - ammenda di € 30.000,00 - emessi dal Giudice Sportivo in danno della società tarantina, del seguente letterale tenore: “La semplice ammenda è un provvedimento scandaloso della Lega che, quindi, ha assunto la solita misura politica a favore di una società più forte di una concorrente. Appresa la decisione – prosegue il dirigente melfitano – l’intero direttivo si è dimesso ed ha stabilito che il Melfi, domenica prossima, non si presenterà allo Jacovone. E’ davvero una vergogna non solo nei confronti del Melfi ma di tutto il movimento calcistico. Eppure i gravissimi episodi sono stati documentati in diretta da Rai 3 Puglia che ha evidenziato i disordini scoppiati nel settore di curva riservato agli ospiti, presenti in numero superiore al previsto, molti dei quali presentatisi senza biglietto o con tagliandi falsificati. Feriti due carabinieri ed un poliziotto, sequestrati oggetti contundenti e coltelli di genere vietato: ebbene non è successo niente, gli autori di tali incidenti potranno essere presenti nel loro stadio per le prossime gare, impuniti. […] Il presidente del Taranto, in casa nostra, ha assunto un atteggiamento da padrone, ha espresso giudizi negativi nei confronti del Prefetto della provincia di Potenza, del sindaco della città di Melfi e delle forze dell’ordine impegnate. Tutto questo porta alla punizione con una semplice multa? Allora inutile discutere, così come dell’invenzione di aggressioni mai avvenute. Lo stesso presidente ha fatto minacce per la gara di ritorno proprio sotto lo sguardo del commissario di campo e del rappresentante dell’ufficio indagine. Forse non hanno sentito, chissà, visto che tutto questo non basta per punire chi, per giunta, è già in diffida. Inoltre, abbiamo letto i referti degli addetti al controllo della Lega. E’ riportato tutto quello che il signor Blasi ha detto e fatto ma, a quanto pare, quelle relazioni non valgono per i giudici sportivi. Sarà bello vedere pubblicati tali atti. E’ totalmente ingiusto, non esistono altre parole. Se qualcuno ha programmato di favorire il Taranto per la seconda promozione, faccia pure, noi non ci renderemo complici o vittime sacrificanti”. Il Procuratore Federale, con atto del 7.6.2006, “lette le dichiarazioni rese dal direttore generale” della Società suddetta, “pubblicate sul <> … del 25.5.2006; ritenuto che il signor Pierpaolo Castaldi ha espresso giudizi lesivi della reputazione degli organi di giustizia della F.I.G.C., dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché del Presidente del Taranto Calcio …, ritenuto che” con dette dichiarazioni “il signor Castaldi ha adombrato dubbi sulla correttezza ed imparzialità degli organi di giustizia sportiva e sulla loro strumentalità rispetto ad un disegno preordinato a danneggiare la società Melfi e, quindi, finalizzato ad influire sulla correttezza dello svolgimento dei play off di serie C2; ritenuto che le condotte sopra descritte integrano gli estremi della violazione di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, commi 1, 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva …, ritenuto che delle suddette condotte debba essere chiamata a rispondere anche la società A.S. Melfi S.r.l. ai sensi degli artt. 3 comma 2 e comma 4, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva”, deferiva il signor Pierpaolo Castaldi, alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti Serie C. Il Direttore Generale del Melfi, sig. Castaldi, con atto del 14.7.2006 spedito con raccomandata prot. n. 11901119449-0, inviava alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti Serie C una memoria difensiva nella quale asseriva che “al fine di valutare adeguatamente le dichiarazioni rese dal sottoscritto e riportate nell’articolo” de quo “non si può non ripensare ai gravissimi episodi di cui il Taranto si è reso responsabile durante la partita Melfi Taranto del 21.5.2006 e agli atteggiamenti resi prima dopo e durante la partita dai dirigenti del Taranto”. Secondo il signor Pierpaolo Castaldi, dunque, “il Taranto che già aveva il campo diffidato … avrebbe meritato una squalifica del campo non inferiore a 7 – 8 giornate per la gravità dei fatti dolosamente organizzati ed ancor più dolosamente messi in atto”; inoltre, dopo aver sottolineato che la squadra colpevole dei fatti suddetti “si è vista infliggere una semplice multa”, affermava, pure, che la sanzione irrogata appariva del tutto inadeguata aggiungendo che in tal modo si consentiva “ai più prepotenti ed ai più violenti di raggiungere il loro scopo a danno di società più piccole certo, con stadi meno capienti, ma animate da reale spirito sportivo e amministrate da Dirigenti corretti ed ancora entusiasti”. La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, con provvedimento pubblicato nel comunicato ufficiale n. 399/C del 19.7.2006, deliberava di infliggere al signor Pierpaolo Castaldi, direttore generale della Società Melfi, ed alla Società stessa, le ammende di € 3.750,00 cadauno, deducendo, a fondamento di tale decisione, che “le giustificazioni dagli stessi addotte, pur attenuando nella portata, non escludono la sussistenza di responsabilità per i fatti addebitati che costituiscono comunque violazione dei citati articoli del codice di giustizia sportiva”. Il signor Pierpaolo Castaldi e la società A.S. Melfi S.r.l., in persona del Presidente sig. Giuseppe Maglione, con atto spedito il 22.7.2006, hanno proposto ricorso avverso detta decisione richiedendo il proscioglimento dalle contestazioni loro rivolte o, in subordine, la riduzione dell’entità della sanzione loro inflitta. I ricorrenti hanno dedotto, a sostegno di dette domande, che “intento del Castaldi era non certamente quello di esprimere dubbi sulla imparzialità degli organi di Giustizia Sportiva ma quello di rappresentare esclusivamente il proprio rammarico per la mancata assunzione dei provvedimenti sanzionatori adeguati nei confronti della Società Taranto, a fronte di comportamenti di dirigenti e tifosi immortalati da decine di televisioni pubbliche e private e persino dai TG nazionali”. Il gravame è infondato e va rigettato. L’art. 3 C.G.S. sancisce che “… ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale … le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell’art. 2 … l’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato … la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Nella fattispecie de qua, il signor Pierpaolo Castaldi, direttore generale della Società A.S. Melfi S.r.l., ha usato espressioni chiaramente lesive della reputazione del Giudice sportivo che ha emanato il provvedimento contestato, quali “la semplice ammenda è un provvedimento scandaloso della Lega che, quindi, ha assunto la solita misura politica a favore di una società più forte di una concorrente … E’ davvero una vergogna non solo nei confronti del Melfi ma di tutto il movimento calcistico … Lo stesso presidente ha fatto minacce per la gara di ritorno proprio sotto lo sguardo del commissario di campo e del rappresentante dell’ufficio indagine. Forse non hanno sentito, chissà, visto che tutto questo non basta per punire chi, per giunta, è già in diffida. Inoltre, abbiamo letto i referti degli addetti al controllo della Lega. E’ riportato tutto quello che il signor Blasi ha detto e fatto ma, a questo pare, quelle relazioni non valgono per i giudici sportivi”. Appare evidente che le censure ora trascritte hanno superato i limiti di una legittima critica e sono trasmodate in affermazioni che hanno posto sotto accusa la correttezza e l’imparzialità del Giudice Sportivo e – come giustamente rilevato nel deferimento del Procuratore Federale – hanno “adombrato dubbi sulla correttezza ed imparzialità delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva e sulla loro strumentalità rispetto ad un disegno preordinato a danneggiare la società Melfi e, quindi, finalizzato ad influire sulla correttezza dello svolgimento dei play off di serie C2”. Né nella memoria difensiva, inviata dall’odierno ricorrente alla Commissione Disciplinare per la Lega Nazionale professionisti Serie C inviata il 14.7.2006, tanto meno nel ricorso avverso la decisione della stessa commissione disciplinare pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 399/C del 19.7.2006, il signor Pierpaolo Castaldi ha smentito le affermazioni innanzi riportate, limitandosi a sostenere che non avevano intento offensivo. La tesi non può essere condivisa, giacché la lesione della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale avviene per effetto delle espressioni usate e diffuse a mezzo stampa, a prescindere dall’intenzione di colui che le ha formulate. In altre parole, se le affermazioni hanno ex se – come nel caso di specie hanno – valenza offensiva per la reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale, sono ininfluenti i motivi che le hanno ispirate.
Pertanto, stante la responsabilità del dirigente autore delle dichiarazioni Sig. Pierpaolo Castaldi, è, altresì, responsabile la società Melfi ai sensi dell’art. 2 del codice di giustizia sportiva. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l’appello proposto dal signor Pierpaolo Castaldi e dalla società A.S. Melfi S.r.l., in persona del presidente pro-tempore sig. Giuseppe Maglione, conferma la decisione della Commissione disciplinare della Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata nel comunicato ufficiale n. 399/C del 19.7.2006 e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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