F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06 2. APPELLO DEL SIG. FERRARIO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.10.2006, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 36, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ACCORDO FRA A.I.A.C. E L.N.D. (Delibera della Commissione e Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 04/08/06
2. APPELLO DEL SIG. FERRARIO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.10.2006, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 36, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ACCORDO FRA A.I.A.C. E L.N.D. (Delibera della Commissione e Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006)
Con atto del 20.3.2006 il Procuratore Federale, in esito all’esame degli atti trasmessigli dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti inerenti la vertenza fra l’allenatore Paolo Ferrario e l’A.S. Real Cesenatico - dai quali emergeva che l’allenatore medesimo e la società avevano sottoscritto due separati contratti, uno a titolo gratuito, depositato presso i competenti organi, e uno a titolo oneroso, non depositato, con previsione di un compenso superiore al massimo previsto dall’accordo A.I.A.C./L.N.D. vigente - ritenuto che tali fatti integrassero grave violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., ha deferito il Ferrario alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - competente ex art. 36, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico - per rispondere di detta violazione (la società ed il dirigente che aveva sottoscritto i contratti, con separato atto, sono stati deferiti alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna). Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006, la Commissione Disciplinare adita, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, reputando sussistente da responsabilità del deferito in ordine ai fatti ascrittigli per violazione della norma disciplinare citata, ha inflitto al Ferrario la sanzione della squalifica fino al 31.10.2006. Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame il signor Ferrario, con preannuncio di reclamo del 19.5.2006, cui ha fatto seguito l’atto di impugnazione 22.5.2006, regolarmente comunicato alla Procura Federale. Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, il Ferrario denuncia violazione o falsa applicazione delle norme del C.G.S. e decisione extra petita da parte della Commissione Disciplinare; duplicazione del giudicato e mancato accertamento del presupposto del fatto illecito, in particolare per non aver la Commissione Disciplinare nel proprio provvedimento considerato il difetto di prova in ordine al ricevimento da parte del Ferrario di una qualche somma di denaro in forza dell’accordo a titolo oneroso concluso con la società, essendo tale accordo stato successivamente superato da quello a titolo gratuito ed essendo comunque quest’ultimo l’unico contratto valido inter partes e depositato presso i competenti uffici. Il proposto reclamo non merita accoglimento. Emerge palesemente, infatti, dagli atti di causa ed in particolare da quelli del giudizio arbitrale che ha dato la stura al deferimento dei soggetti coinvolti nella vicenda, l’intento palesemente simulatorio degli stessi nella sottoscrizione e nel successivo deposito del contratto a titolo gratuito, volendo invece palesemente gli effetti di quello dissimulato, a titolo oneroso, tanto che lo stesso è poi divenuto oggetto del già citato procedimento arbitrale. Tale complessivo comportamento integra senza dubbio la violazione della norma regolamentare contestata ai deferiti, come correttamente ha reputato la Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Ferrario Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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