F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 8. APPELLO DEL SIG. MARIANI FERRUCCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006) 9. APPELLO DEL SIG. TOMA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. a) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 05/09/06 8. APPELLO DEL SIG. MARIANI FERRUCCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006) 9. APPELLO DEL SIG. TOMA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. a) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006) All’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini il Procuratore Federale, con distinti atti del 16 Maggio 2006, deferiva alla Consiglio Direttivo presso il Settore Tecnico i signori Mariani Ferruccio e Toma Antonio, tesserati per la stagione sportiva 2005-2006 in favore della società Pisa Calcio S.p.A., per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e degli artt. 37-38 del Regolamento Settore Tecnico per avere, il primo, svolto le funzioni di “prestanome” per la conduzione tecnica della prima squadra del Pisa Calcio, avendo egli la relativa qualifica professionale ma consentendo di fatto che tale incarico fosse svolto dal Toma Antonio, allenatore di base, ed il secondo per avere svolto la funzione di allenatore in prima del Pisa Calcio senza avere conseguito la necessaria abilitazione di allenatore professionista di seconda categoria. La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, con decisione del 16.6.2006, pubblicata sul Com. Uff. N° 152 del 16.6.2006, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, infliggeva al Mariani la sanzione della squalifica fino al 31/10/2006 ed al Toma la squalifica fino al 31/12/2006. Con distinte e rituali impugnazioni gli incolpati ricorrevano alla C.A.F. eccependo la violazione o falsa applicazione delle norme contenute nel Regolamento Settore Tecnico, la omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con conseguente carenza di motivazione dei provvedimenti disciplinari, e nel merito la carenza del quadro probatorio e, comunque, la disparità di trattamento circa l’entità delle sanzioni inflitte per analoga violazione contestata ai signori Giampaolo Marco e Massimo Silva, tesserati in favore della società Ascoli Calcio. Eccepivano, altresì, che la contestata violazione dell’art. 37, comma 1 lett. A/a del Regolamento Settore Tecnico era da ritenersi inconferente in quanto ai deferiti, essendo la società Pisa Calcio appartenente alla Lega Professionisti Serie C, avrebbe dovuto, se del caso, essere addebitata la violazione degli artt. 37, comma 1 lett. B/a, e 38, comma 4, del Regolamento Settore Tecnico. La C.A.F. in via preliminare, attesa l’evidente connessione, ha disposto la riunione dei procedimenti che, pertanto, sono stati trattati congiuntamente. Alla seduta del 4.9.2006 sono comparsi il Procuratore Federale, che ha insistito per il rigetto dei ricorsi, e i difensori degli incolpati, che hanno illustrato le relative motivazioni. Ritiene la C.A.F. che l’eccezione concernente la violazione dell’art. 37, comma 1 lett. A/a del Regolamento Settore Tecnico, sia frutto di un errore materiale di trascrizione per cui gli addebiti, come osservato dai ricorrenti, sono da ricondursi alla lett. B/a del disposto disciplinare citato. Circa il merito si osserva che i ricorsi sono fondati e devono essere accolti. Il quadro probatorio proposto dall’Ufficio Indagini in esito agli accertamenti svolti durante le gare Pisa/Napoli del 7.11.2005 e Sassari Torres/Pisa dell’11.12.2005 e la rassegna stampa allegata, seppure costituenti argomenti indiziari, non assurgono a dignità di prova mancando il supporto di altri elementi probatori o indiziari gravi, precisi e concordanti, che possano far ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, sussistenti e fondati gli addebiti contestati. Non possono, infatti, essere sufficienti le frasi o i suggerimenti dati dal Toma ai calciatori durante le gare su citate e le semplici notizie di cronaca allegate alla relazione di indagine per offrire la prova che il medesimo abbia svolto le funzioni di responsabile tecnico della prima squadra, anche considerando la presenza in panchina del Mariani il quale ha dichiarato che le decisioni tecniche erano di sua competenza ed il fatto che il Toma fosse costantemente in piedi e lui seduto discendeva da ragioni relative alla sua esuberanza caratteriale che gli avrebbe potuto far rischiare l’espulsione. Nel caso di specie, osserva la C.A.F. che, a riprova degli addebiti disciplinari, non possono essere sufficienti le osservazioni del collaboratore dell’Ufficio Indagini in occasione delle gare su citate, anche in considerazione del fatto che non sono stati esaminati i giocatori del Pisa i quali, se del caso, avrebbero potuto fornire chiarimenti per il doveroso approfondimento dell’indagine che avrebbe dovuto spaziare anche nell’arco della settimana per le opportune verifiche da effettuarsi durante il lavoro preparatorio delle gare da disputarsi, e ciò non si è verificato. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami come in epigrafe indicati: accoglie gli appelli come innanzi proposti dai signori Mariani Ferruccio e Toma Antonio e annulla le impugnate delibere. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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