F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 7. DELLA S.S. SAVORELLI 1937 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20.4.2007 AL SIG. BIGNAMINI LUIGI E DELL’AMMENDA DI €250,00 ALLA SOCIETA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 51/bis del 30.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 7. DELLA S.S. SAVORELLI 1937 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20.4.2007 AL SIG. BIGNAMINI LUIGI E DELL’AMMENDA DI €250,00 ALLA SOCIETA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 51/bis del 30.6.2006) A seguito di deferimento del Procuratore Federale del 16.5.06 a carico del Sig. Bignamini Luigi Presidente della S.S. Savorelli 1937 e di quest’ultima per violazione degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 4 C.G.S. per irregolarità connesse al trasferimento del calciatore Smith Pierpaolo in favore del F.C. Real 2000 Rozzano, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, infliggeva agli odierni appellanti, rispettivamente la sanzione dell’inibizione a tutto il 20.4.2007 e dell’ammenda di €250,00 (Com. Uff. n. 51/bis del 30.6.2006) Avverso tale decisione interponeva rituale e tempestivo appello datato 6.7.2006 davanti a questa Commissione il signor Bignamini in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della S.S. Savorelli 1937. A fondamento del gravame venivano illustrati vari elementi di diritto e di fatto, ed innanzitutto si rilevava la nullità del procedimento tenutosi dinanzi alla Commissione Disciplinare, e in subordine l’inutilizzabilità del mezzo istruttorio, per non essere stato ne assistito l’incolpato da un difensore nel corso dell’interrogatorio dell’ 1.12.2005 ne avvertito del suo diritto alla difesa tecnica. In secondo luogo veniva lamentato nell’atto di appello un difetto di motivazione che vizierebbe la decisione (per essere rimasto indimostrato il deposito della lista di trasferimento alterata e quindi la rilevanza del comportamento imputato) che sarebbe inoltre contraddittoria. Nel merito, d’altra parte, ad avviso dell’appellante il trasferimento di cui si tratta sarebbe stato atto esecutivo di un accordo intervenuto tra le due società S.S. Savorelli 1937 e F.C. Real 2000 Rozzano, ciò che legittimerebbe (unitamente alla allegata buona fede, trattandosi peraltro di trasferimento consensualmente effettuato) il comportamento imputato al signor Bignamini. Per tali motivi chiedono gli appellanti il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in via subordinata, il proscioglimento dagli addebiti quanto all’alterazione della prima lista di trasferimento ed al comportamento tenuto in occasione della sottoscrizione della seconda lista di trasferimento, contenendo, in ordine all’ulteriore comportamento ascritto all’incolpato, consistente nell’aver utilizzato la seconda lista di trasferimento sottoscritta da un altro dirigente con il nome del presidente e nell’aver ulteriormente trasferito ad una terza società il giocatore di cui si tratta, la sanzione entro i minimi edittali, atteso l’allegato carattere colposo dello stesso. L’appello e infondato e merita di essere rigettato. Invero la censura in diritto, circa la necessaria assistenza del difensore nella fase istruttoria o in altra fase del procedimento disciplinare appare certamente priva di pregio, come una semplice lettura delle norme che regolano il procedimento consente di comprendere senza possibilità di dubbio. Appare, infatti, evidente, che l’incolpato ha facoltà di essere assistito in ogni fase del procedimento e quindi anche nella fase delle indagini, da un difensore. Tuttavia, diversamente da quanto accade in altri settori della esperienza giuridica cui l’appello ispira i rilievi in esame, non sussiste alcun indizio normativo che tale facoltà debba necessariamente esercitarsi da parte dell’interessato, e neppure che l’incolpato ne debba essere informato. Da ciò ulteriormente deriva che non possono apprezzarsi i rilievi contenuti nell’appello circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagine dall’appellante, il quale, come correttamente rileva il primo giudice, ha sostanzialmente confermato che la prima lista di trasferimento (quella alterata) era stata presentata, e che in seguito alle difficoltà conseguenti alla rilevata alterazione era poi stata predisposta la seconda lista (sottoscritta, quest’ultima, dal Direttore Tecnico in luogo e con la sottoscrizione del Presidente). Non può, pertanto, trovare applicazione la regola residuale di decisione, come richiesto nell’atto di appello in base al ritenuto difetto di prova del profilo in esame. Pur comprendendosi, come del resto già risulta dalla decisione impugnata, la verosimiglianza di pregressi accordi tra le due società in ordine ai frequenti scambi e passaggi i giocatori tra l’una e l’altra organizzazione sportiva, non appare tuttavia rilevante (ne dimostrata) in alcun modo tale circostanza in ordine alle responsabilità assunta nella formazione della seconda lista di trasferimento, stipulata dal Direttore Tecnico sottoscrivendola a nome del sig. Santoro (contestualmente, a quanto risulta, alla sottoscrizione dello stesso signor Bignamini), ciò che evidentemente esulava dai suoi poteri (ne e successivamente intervenuta una ratifica’). Alla luce di tali agevoli considerazioni non si può, pertanto, neppure valutare positivamente il gravame con riferimento al terzo capo, quello attinente la disposizione successiva del rapporto, con una terza società, la S.S. Valleambrosia, pur nella consapevolezza di non esservi legittimato, da parte del signor Bignamini. L’allegato carattere colposo del comportamento dell’appellante e la buona fede che lo stesso protesta in sede di appello, non trovano peraltro alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e nelle produzioni documentali (ed appaiono anzi seriamente contestate dalle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento da parte del presidente del F.C. Real 2000 Rozzano signor Santoro) ne appaiono in qualche modo apprezzabili nella considerazione normale’ dei fatti quali oggettivamente emergono dalle risultanze istruttorie. Per tali ragioni, la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dall’S.S. Savorelli 1937 di Milano, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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