F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 8. APPELLO DEL C.S.D. ANACAPRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL SIG. D’ESPOSTITO ANIELLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 8. APPELLO DEL C.S.D. ANACAPRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL SIG. D’ESPOSTITO ANIELLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006) Il signor Aniello D’Esposito, Presidente della società C.S. Anacapri (Campionato di II categoria girone F), durante la gara disputatasi il 17.12.2005, tra C.S. Anacapri e Boys Napoli, al 40’ del II tempo, era espulso dal campo, in quanto aveva rivolto frasi offensive all’arbitro. Lo stesso - si legge nel rapporto arbitrale - a fine gara all’uscita dal terreno di gioco continuava ad offendermi e a minacciarmi colpendomi con un calcio alla gamba. Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 52, in data 20.12.2005 ) infliggeva al signor D’Esposito la inibizione sino al 21.12.2008 a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S., per avere minacciato e ingiuriato ripetutamente l’arbitro e inoltre per averlo colpito, a fine gara, con un calcio alla gamba. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006 ), in accoglimento parziale di reclamo della società riduceva la inibizione al 21.12.2007. Nella decisione di rilevava che: - gli elementi probatori prodotti dalla società non erano idonei a smentire le risultanze del referto arbitrale (fonte privilegiata di prova); - in particolare non era smentita la circostanza del calcio alla gamba, obiettivamente di rilevante entità; - la riduzione della sanzione veniva giustificata. in quanto le minacce non erano state caratterizzate da ripetitività o reiterazione e il gesto di fine gara era configurabile come violenza, ma se mai come atto gravemente offensivo e pesantemente ingiurioso. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato appello la società C.S. Anacapri, deducendo ex art. 33 comma 1 lettere b) e c) C.G.S., erronea e falsa applicazione dell’art. 14 C.G.S., nonché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sui seguenti rilievi: - insussistenza delle condotte ascritte al presidente signor Aniello D’Esposito, con precipuo riguardo al presunto calcio alla gamba inferto all’arbitro a fine gara; - eccessività e spropositatezza della sanzione inflitta rispetto alla reale entità dei fatti contestati . La società ha chiesto l’annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione. Il ricorso e infondato. Il primo motivo e diretto a sostenere che il signor D’Esposito non si e reso responsabile del calcio alla gamba dell’arbitro, come sarebbe dimostrato dal rapporto del Comando di Polizia municipale di Anacapri in data 30.12.2005, già prodotto dinanzi alla Commissione Disciplinare. Come esattamente ritenuto da quest’ultimo organo, tale rapporto non offre in realtà elementi utili a disattendere il referto arbitrale, che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel rapporto del Comando, l’assistente capo signor Michele Coppola afferma infatti, con riferimento alla gara di cui trattasi, di non avere rilevato nessun tipo di incidente . Si tratta di rilievo che non assume rilevanza significativa, a fronte della precisa verbalizzazione arbitrale, dal momento che nella sua dichiarazione l’assistente capo fa presente che nella circostanza svolgeva servizio in area adiacente allo stadio e che dal piazzale aveva cosi avuto modo di seguire anche parte dell’incontro di calcio. La dichiarazione, proveniente da soggetto che ha assistito solo a parte della gara da area adiacente allo stadio, non ha infatti attitudine ad escludere l’episodio di cui trattasi, puntualmente registrato nel rapporto arbitrale. Quanto alla entità della sanzione, comminata dalla Commissione Disciplinare, essa appare congrua, ove si consideri la particolare gravita del comportamento addebitato al signor D’Esposito (offese, minacce e calcio alla gamba nei confronti dell’arbitro). Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale, respinge l’appello come sopra proposto dal C.S.D. Anacapri di Napoli, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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