F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 1. APPELLO DEL CALCIATORE SPANO PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 46 dell’1.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 1. APPELLO DEL CALCIATORE SPANO PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 46 dell’1.6.2006) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna ha inflitto, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 44, in data 18.5.2006, al calciatore Spano Piero la squalifica sino al 31.12. 2007. La sanzione veniva inflitta sulla base del rapporto dell’arbitro della gara svoltasi il 14.5.2006 tra la squadra dell’Olmedo Calcio e quella del Luogosanto. L’arbitro riferiva, infatti, che Spano Piero al termine della citata gara, nel corso della quale era stato espulso per triviali ingiurie alla terna arbitrale, si era avvicinato ad uno degli assistenti dell’arbitro e gli aveva posto una mano sul viso, colpendolo subito dopo con due schiaffi non violenti. Su tempestiva opposizione della Polisportiva Luogosanto, per la quale lo Spano Piero è tesserato, la competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 46 del 1.6.2006, riteneva, dopo aver convocato e sentito a chiarimenti l’arbitro, il quale confermava integralmente il proprio rapporto e i supplementi allegati, di non modificare la sanzione comminata a Spano Piero dal Giudice Sportivo. Contro tale provvedimento lo Spano ha presentato reclamo a questa Commissione d’Appello Federale negando di aver messo una mano sulla faccia dell’assistente e di avergli dato schiaffi. Osserva la C.A.F. che, in sostanza, il reclamante contesta il merito della decisione impugnata e, quindi, propone un reclamo non contemplato tra le ipotesi previste dall’art. 33, comma 1, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S, l’appello come sopra proposto dal calciatore Spano Piero, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it