F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 2. APPELLO DEL CALCIATORE SOLMI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO ALL’11.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 52 del 25.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 2. APPELLO DEL CALCIATORE SOLMI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO ALL’11.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 52 del 25.5.2006) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto ha inflitto, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 44, in data 27.4.2006, al calciatore Solmi Emiliano la squalifica sino al 11.4.2008. Il provvedimento veniva motivato considerando che il Solmi, nonostante la sua qualifica di capitano della squadra di calcio a 5 della società Tennis Club Marcon, reagiva nei confronti dell’arbitro, che lo aveva espulso nel corso della gara tra il Soccer Dolo C. 5 e il Tennis Club Marcon del 21.4.2006, insultandolo con ripetute e pesanti ingiurie nonché facendolo oggetto , a fine gara, di uno sputo sulla guancia. Su tempestiva opposizione presentata dalla società Tennis Club Marcon C. 5, per la quale il Solmi è tesserato, la competente Commissione Disciplinare, con delibera del 23.5.2006, riduceva la squalifica del calciatore Solmi Emiliano, limitandola alla data dell’11.4.2007. Contro questa decisione, il Solmi presentava reclamo a questa Commissione di Appello Federale, con il quale chiedeva “ il riesame della squalifica inflittagli”,chiedendo: a) di valutare l’aspetto umano della sua situazione di calciatore, ormai trentatreenne, mai espulso per proteste o gioco violento; b) di considerare che non avrebbe potuto sperare ormai, per l’età raggiunta, di ottenere chissà quali vantaggi dal calcio a livello professionale; c) di tener conto che nel mese di luglio sarebbe diventato padre per la prima volta e che si sentiva “sconsolato e afflitto” e di non capacitarsi di tutto ciò che gli era capitato. Osserva questa Commissione d’Appello che il reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, il reclamo, il cui contenuto è stato sopra riportato nei suoi aspetti essenziali, è generico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,comma 6, C.G.S., perché con esso si invoca un atto di clemenza senza dedurre motivi specifici di doglianza avverso l’ atto impugnato. Dall’altro, viene proposto alla C.A.F. un reclamo al di fuori delle ipotesi previste dall’ art. 33 del citato Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29, comma 6 e 33, comma 1 C.G.S, l’appello come sopra proposto dal calciatore Solmi Emiliano, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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