F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 5. APPELLO DELLA POL. LATRONICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2006, CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE PARTITE INTERNE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 87 del 22.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 5. APPELLO DELLA POL. LATRONICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2006, CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE PARTITE INTERNE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 87 del 22.6.2006) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, in riferimento alla gara Latronico Terme/Sporting Montalbano, per il Girone “A” del locale Campionato di “Promozione”, disputata il 26.3.2006, - dopo aver rilevato, tra l’altro, che “al termine della gara, nel mentre la terna arbitrale si accingeva a rientrare negli spogliatoi, l’AA2 veniva dapprima rincorso dal calciatore Ponzo Antonio … successivamente bloccato, assalito e colpito con calci e pugni dall’allenatore del Latronico Terme, signor Chiappetta Mario, dal calciatore Ferrara Biagio, già in precedenza espulsi dal D.G., e da una persona estranea non in distinta” - deliberava “di squalificare fino al 31.12.2006 il campo della società Latronico Terme, con l’obbligo di disputare le partite interne in campo neutro ed a porte chiuse, con decorrenza immediata; di infliggere l’ammenda di € 1.300,00 per responsabilità oggettiva in ordine ai fatti narrati; di squalificare il signor Ponzo Antonio della società Latronico Terme fino al 30.6.2006; di squalificare il signor Sarubbi Danilo della società Latronico Terme fino al 29.3.2011 con motivata proposta al Presidente del Comitato Regionale Basilicata di preclusione nei ranghi della F.I.G.C., in ossequio a quanto dispone l’art. 14, comma 2, C.G.S.; di squalificare il signor Ferrara Biagio della società Latronico Terme sino al 29.3.2010; di squalificare il signor Chiappetta Mario, allenatore del Latronico Terme, fino al 29.3.2010; di far obbligo alla società Latronico Terme di risarcire i danni subiti dal D.G., se richiesti e documentati”. La società sanzionata proponeva reclamo avverso detta decisione alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale della Basilicata concludendo per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare, ritenere e riconoscere l’assoluta estraneità dell’allenatore signor Chiappetta Mario in merito ai fatti contestati, in particolare circa la presunta aggressione al DG e, per l’effetto, revocare in toto la sanzione inflitta; 2) in via subordinata, dichiarare e ritenere il signor Chiappetta Mario responsabile delle sole frasi ingiuriose rivolte al D.G. che hanno causato l’espulsione dal terreno di gioco e, per l’effetto, emettere le conseguenti determinazioni in merito; 3) darsi atto dell’avvenuto parziale riconoscimento in ordine alla responsabilità gravante sulla Polisportiva Latronico Terme in merito ai fatti contestati e, per l’effetto, riconoscere che i dirigenti si sono prodigati per evitare ulteriori conseguenze dannose a carico della terna arbitrale, conseguentemente rideterminare le sanzioni irrogate (squalifica del campo sino al 31.12.2006, obbligo di disputare le partite interne a porte chiuse, entità della sanzione pecuniaria) poste a carico della scrivente società”. La società ricorrente poneva a fondamento di dette domande “l’assoluta estraneità del signor Chiappetta Mario, con riferimento alla presunta aggressione all’assistente arbitrale n. 2”, rilevando, altresì, che lo stesso non solo non era stato parte attiva della presunta aggressione, ma si prodigava “per trattenere i <> rincorrendoli al fine di tutelare la persona dell’assistente arbitrale”. La società Latronico Terme, rilevava, altresì, l’infondatezza dell’affermazione, contenuta nel supplemento di rapporto del DG, evocativa “di un <> compiacimento da parte dei dirigenti presenti ai fatti, posto che in realtà” questi “si prodigavano attivamente a dirimere la lite, frapponendosi assieme ai Carabinieri … per evitare l’assalto dei tifosi e il danneggiamento dell’autovettura del DG, riuscendo solo parzialmente nell’intento”. La Commissione Disciplinare adita, con decisione pubblicata il 22.6.2006, nel Com. Uff. n. 87, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società A.S.D. Latronico Terme, riduceva la squalifica inflitta all’allenatore, sig. Mario Chiappetta, fino a tutto il 30.9.2006 e rigettava gli altri motivi di impugnativa confermando nel resto la decisione del Giudice Sportivo. In particolare, la Commissione decidente - dopo aver “considerato che tra il rapporto di gara ed i successivi chiarimenti resi in sede di audizione dagli ufficiali di gara” esistevano “diverse discordanze che non” permettevano “di stabilire con certezza quale di questi” esponesse “l’effettivo svolgimento dei fatti” - preso atto “di tutti gli altri elementi acquisiti nell’istruttoria espletata”, rilevava che, “non è emerso con certezza che il Chiappetta a fine gara avesse effettivamente colpito l’A.A. n. 2 e che la condotta posta in essere dal tesserato non possa essere ricondotta a un <>, ma deve essere derubricata in <>”. Peraltro, “considerata … la gravità delle condotte poste in essere dagli altri tesserati della società reclamante nonché dai propri sostenitori e, ritenuta sussistente in capo alla stessa società la responsabilità diretta ed oggettiva”, “in parziale accoglimento del proposto reclamo”, la Commissione adita riduceva “la squalifica inflitta all’allenatore Chiappetta Mario fino a tutto il 30.9.2006” e rigettava “gli altri motivi di impugnativa confermando la decisione del Giudice Sportivo”. La società A.S.D. Latronico Terme ha proposto ricorso alla Commissione d’Appello Federale avverso detta decisione, chiedendo la revoca della sanzione della squalifica del campo fino al 31.12.2006 ed, in via gradata, la riduzione della sanzione nell’ambito del minimo edittale (n. 2 giornate) desumendo, a fondamento di detta domanda, che “i Dirigenti” della società penalizzata “presenti in campo si sono concretamente attivati per impedire, unitamente alle forze dell’ordine, che la situazione degenerasse in fatti ancora più gravi ottemperando così all’obbligo su di loro gravante ai sensi dello statuto”. La società ricorrente aggiungeva, altresì, che “il D.G. e gli A.A. sono incorsi in una errata o quantomeno accentuata ricostruzione dei fatti”, che sarebbe confermata dalla circostanza secondo cui “la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’auto del D.G., che in prima istanza aveva quantificato nella stratosferica cifra di € 3.800,00 dagli Organismi Federali competenti è stata ridefinita in € 600,00”. Il gravame è infondato e non può trovare accoglimento, in quanto la condotta posta in essere, in occasione dell’incontro Latronico Terme/Sporting Montalbano, dai tesserati della società ricorrente, sigg.ri Antonio Ponzo, Danilo Sarubbi, Biagio Ferrara e Mario Chiappetta – tutti squalificati, rispettivamente, fino al 30.6.2006, 29.3.2011, 29.3.2010 e 30.9.2006 –, nonché, dai propri sostenitori, sia pure derubricata per quanto attiene alla posizione dell’allenatore, non consente di ridurre la sanzione inflitta alla società. Si è trattato di una serie di atti violenti – ciascuno di non lieve entità - che, nel loro complesso, giustificano pienamente l’affermata responsabilità, della società di appartenenza. l’entità della sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo – quindi - appare adeguata in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dai suindicati tesserati responsabili. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Latronico Terme di Latronico (Potenza), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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