F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 6. APPELLO DELLA POL. THARROS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, N. 13 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 51 del 30.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 6. APPELLO DELLA POL. THARROS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, N. 13 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 51 del 30.6.2006) Il Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell’1.4.2006, faceva obbligo alla società Polisportiva Tharros al pagamento dei compensi pattuiti all’allenatore dilettante Stefano Atzeri, per il rispetto del contratto stipulato tra le parti il 16.9.2004. Successivamente, con provvedimento del 6.6.2006, il Presidente del Comitato Regionale Sardegna, dopo aver sollecitato invano la società debitrice, la deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, presso il Comitato Regionale sardo, “per i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 7, comma 6 bis, C.G.S.”. All’uopo, la Commissione Disciplinare, con provvedimento del 14.6.2006 – spedito a mezzo raccomandata a.r. prot. n. 11589711176 -, ricevuto dalla Polisportiva Tharros il 27.6.2006, contestava formalmente l’addebito alla società sportiva fissando, altresì, “ai sensi dell’art. 37 n. 2 C.G.S. … al 20.6.2006 il termine per la presentazione di deduzioni a difesa e/o per chiedere di essere eventualmente sentiti”, nonché, per prendere visione degli atti del procedimento. La Commissione suindicata avvertiva, altresì, la società deferita che il caso sarebbe stato esaminato nella seduta del 26.6.2006 alle ore 15.30 e che avrebbe potuto prendervi parte, senza ulteriore preavviso, soltanto se ne avesse fatto espressa richiesta entro il 20.6.2006. La Commissione Disciplinare adita, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 51 del 30.6.2006, - dopo aver rilevato l’avvenuta contestazione dell’addebito alla società debitrice, nonché, che questa non aveva fatto pervenire deduzioni a difesa nei termini indicati, “visti i solleciti, da ultimo quello del 27.4.2006, per la risoluzione della vertenza di cui in normativa indirizzati alla società e rimasti inevasi; ritenuta accertata la diretta responsabilità della società in ordine all’addebito ad essa contestato; visto l’art. 7, comma 6 bis, C.G.S.”, deliberava “di infliggere alla società Pol. Tharros un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2006/2007”. La società sanzionata, con ricorso spedito il 5.7.2006, proponeva appello alla Commissione d’Appello Federale avverso suddetta decisione e chiedeva l’annullamento della suindicata delibera con contestuale rinvio alla Commissione Disciplinare “per l’esame del merito” deducendo a fondamento di dette domande di non essere “stata posta in condizione di presentare deduzioni a difesa né di essere eventualmente sentita”. In particolare, la società appellante - dopo aver dedotto che “la contestazione formale dell’addebito” era stata inviata “con raccomandata del 14/06/2006 … fissando il termine del 20.6.2006 per la presentazione di deduzioni a difesa e fissando la data del 26.6.2006 per l’esame del caso” - rilevava che detta raccomandata era stata “ritirata dalla società Pol. Tharros in data 27.6.2006” ovvero “solo successivamente allo svolgimento della seduta da parte della Commissione Disciplinare”. In conseguenza di ciò, la società reclamante lamentava la violazione dell’art. 30 C.G.S. che “reca testualmente che è diritto delle parti essere ascoltati in tutti i procedimenti”. Il gravame è fondato, in quanto la società appellante ha avuto conoscenza della contestazione formale dell’addebito da parte della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, presso il Comitato Regionale sardo e delle preclusioni ivi contenute, soltanto il 27.6.2006, ovvero, dopo che si era tenuta la riunione per la disamina del caso e detta circostanza è provata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata a.r. prot. n. 11589711176-7 a mezzo della quale la suindicata contestazione era stata spedita. Pertanto nella fattispecie de qua è stato violato l’art. 37, comma 3 C.G.S. secondo cui “ il termine per comparire dinanzi all’Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione”. In conseguenza è stato violato il principio del contraddittorio, perché la società Pol. Tharros non è stata messa in condizione di difendersi. Va, quindi, applicato il disposto dell’art. 33, comma 5 C.G.S., secondo il quale “la C.A.F. … se rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione , per l’esame del merito”. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Tharros S.r.l. di Oristano, visti gli artt. 33, comma 5 e 37, commi 3 e 4 C.G.S., annulla l’impugnata delibera e dispone il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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