F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 3. APPELLO DELL’A.S.D. CORTENUOVA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. BAGNOLI LUCIANO; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 AL CALCIATORE ASSEGNATI VINCENZO; DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 2, COMMI 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.-2 del 13.7.2006) 4. APPELLO DEL CALC. ASSEGNATI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 3. APPELLO DELL’A.S.D. CORTENUOVA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. BAGNOLI LUCIANO; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 AL CALCIATORE ASSEGNATI VINCENZO; DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 2, COMMI 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.-2 del 13.7.2006) 4. APPELLO DEL CALC. ASSEGNATI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 1 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006) Con decisione n. 212 del 7.7.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Lega Nazionale Dilettanti irrogava le seguenti sanzioni: - all’accompagnatore Bagnoli Luciano, regolarmente tesserato quale dirigente della A.S.D. Cortenuova, la inibizione per mesi 1, per violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S.; - al calciatore della A.S.D. Cortenuova Assegnati Vincenzo la squalifica per anni 3, per violazione dell’art. 1, commi 1 e 3, C.G.S.; - alla A.S.D. Cortenuova la sanzione pecuniaria di € 500,00, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S.. La decisione faceva seguito al provvedimento n. 1554/322 del 23.5.2006, con cui il Procuratore Federale deferiva i citati soggetti, per fatti accaduti al termine della gara Cortenuova/Lastrigiana, svoltasi il 12.11.2005 nell’ambito del Campionato di Calcio Juniores della provincia di Firenze. Esponeva la Commissione Disciplinare che, al termine dell’incontro, i calciatori della Cortenuova Assegnati e Palmieri, con la collaborazione di terzi non tesserati presso la Federazione, aggredivano il calciatore della Lastrigiana Silvio Mastroiacovo, causandogli lesioni personali. Codeste lesioni venivano giudicate guaribili attraverso degenza di giorni cinque, presso struttura ospedaliera pubblica. La condotta dell’Assegnati appariva, in particolare, assai grave: egli, al termine della gara, convocava telefonicamente presso il campo di gioco un terzo estraneo e non tesserato, con lo scopo di ottenere sostegno nell’aggressione al Mastroiacovo. Aggressione, che puntualmente ebbe luogo nel volgere di pochi minuti, ed alla quale prese parte il terzo, appositamente convocato dall’Assegnati. Ricevuto il referto arbitrale della gara, l’Ufficio Indagini della Federazione convocava i signori Assegnati, Palmieri e Bagnoli, quest’ultimo in qualità di dirigente accompagnatore della A.S.D. Cortenuova. I soggetti, senza addurre alcuna giustificazione, non rispondevano alla convocazione, così incorrendo in violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S. La Commissione Disciplinare si riuniva in data 7.7.2006 e, dopo aver ascoltato i soggetti deferiti, irrogava le citate sanzioni. Avverso la decisione proponevano ricorso, autonomamente e con atti distinti, sia la A.S.D. Cortenuova sia il sig. Assegnati Vincenzo. In linea preliminare, a questa Commissione sembra opportuno, ai sensi dell’art. 33 C.G.S., di riunire i ricorsi. Essi sono, infatti, connessi sotto il profilo oggettivo, traendo entrambi spunto dal medesimo fatto. La difesa dell’Assegnati sostiene che il calciatore avrebbe collaborato con l’Autorità di Polizia di Stato, assumendosi piena responsabilità delle proprie azioni; egli, in particolare, ha spontaneamente dichiarato di aver convocato presso il campo di gioco soggetti terzi, al solo scopo di ottenere sostegno nell’aggressione. Soggiunge, poi, che non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S.: pur non avendo risposto alla prima convocazione, egli ha successivamente chiesto di essere ascoltato dall’Ufficio Indagini. La A.S.D. Cortenuova nega, invece, che sussistano gli estremi per l’applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S.: la società non potrebbe tenersi per oggettivamente responsabile. Ciò, per due ordini di ragioni: che il contegno dell’Assegnati, ed in particolare la decisione di convocare terzi presso il campo di gioco, non era in alcun modo prevedibile; che la mancata comparizione del proprio dirigente, Bagnoli, dinanzi all’Ufficio Indagini sarebbe giustificabile in base ad esigenze professionali del medesimo. I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento. Reputa la Commissione come dall’esame del materiale probatorio emerga chiaramente la gravità della condotta, tenuta dall’Assegnati. Sia il referto dell’arbitro sia le numerose testimonianze raccolte convergono verso il medesimo risultato: l’Assegnati ha, con piena consapevolezza, aggredito il Mastroiacovo. Tale lucida consapevolezza si trae anche dalla decisione di chiedere aiuto a terzi, appositamente convocati telefonicamente dallo stesso Assegnati. Codesto contegno viola la clausola generale, recata dall’art. 1, comma 1, C.G.S. La gravità della condotta giustifica la gravità della sanzione, irrogata dalla Commissione Disciplinare. In merito alla responsabilità oggettiva della A.S.D. Cortenuova, sembra opportuno soffermarsi sull’interpretazione dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. La norma prescrive una forma di responsabilità oggettiva della società per lo “operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati”. Il titolo di responsabilità riposa sulla condotta altrui: se uno dei soggetti indicati tiene un comportamento, oggetto di sanzione disciplinare, da ciò discende “automaticamente” la responsabilità della società. La società, in altri termini, non ha modo di sottrarsi alla responsabilità: essa in tanto risponde in quanto il soggetto che ha tenuto la condotta scorretta sia un proprio tesserato, senza possibilità di fornire prova contraria. Nel caso in esame, dall’accertamento di responsabilità dell’Assegnati segue direttamente la responsabilità della società. A ciò, deve poi aggiungersi che anche l’accertamento della responsabilità del dirigente Bagnoli, ai sensi dell’art. 1, comma 3, C.G.S. – accertamento da ritenersi definitivo perché non oggetto di impugnazione – costituisce ulteriore titolo di responsabilità oggettiva in capo alla A.S.D. Cortenuova. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S.D. Cortenuova di Empoli (Firenze) e del Sig. Assegnati Vincenzo 3) e 4): li respinge e dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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