F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 5. APPELLO DELL’A.S.D. VEIO SPORTING CLUB AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL CALCIATORE BOLDREGHINI DAVID; DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL CALCIATORE BENEDETTINO GIULIO: DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. LEONE GENNARO; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMI 1 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 3 del 13.7.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 5. APPELLO DELL’A.S.D. VEIO SPORTING CLUB AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL CALCIATORE BOLDREGHINI DAVID; DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL CALCIATORE BENEDETTINO GIULIO: DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. LEONE GENNARO; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMI 1 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 3 del 13.7.2006) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, nella seduta del 12.7.2006, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio a carico della A.S.D. Veio Sporting Club, ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S., del suo Presidente Leone Gennaro ai sensi dell'art. 2, comma 1 C.G.S. e dei calciatori Benedettino Giulio e Boldreghini (così indicato nell'epigrafe del ricorso, mentre nella decisione impugnata e in carta 54 viene indicato come Boldrighini) David per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., comminava al calciatore Boldreghini David la squalifica di mesi sei, al calciatore Benedettino Giulio la squalifica di mesi due, al Presidente della società Leone Gennaro la squalifica di mesi tre ed alla società A.S.D. Veio Sporting Club l'ammenda di € 1.000,00. Ricorrono avverso tale decisione la società A.S.D. Veio Sporting Club, il suo Presidente Leone Gennaro ed i calciatori Boldreghini David e Benedettino Giulio sostenendo la improcedibilità dell'azione disciplinare, la irritualità del provvedimento di deferimento del Presidente del Comitato regionale e la insussistenza di violazioni ipotizzabili relative al comportamento dei tesserati innanzi all'Ufficio Indagini. L'appello è infondato e va respinto. Quanto al preteso vizio del deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio, ritiene questa Commissione che il deferimento in questione, ancorché abbia fatto riferimento alla condotta censurata con espressione sintetica, debba considerarsi completo ed idoneo al promuovimento dell'azione disciplinare in quanto la descrizione della condotta censurata stessa emerge per relationem alla decisione della Commissione disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 16.6.2006 ivi richiamata. Quanto alla pretesa insussistenza di violazioni relative al comportamento dei tesserati innanzi all'Ufficio Indagini ed in particolare alla invocata applicabilità del principio generale secondo cui "nemo tenetur se detegere”, ritiene questa Commissione che la tesi difensiva non abbia fondamento. È infatti censurabile, ai sensi delle norme richiamate nel deferimento che ha dato origine alla decisione impugnata, non tanto e non solo la condotta di reticenza o di mendacio posta in essere dagli incolpati dinanzi all'Ufficio Indagini, quanto l'utilizzo reiterato di documenti falsi al fine della partecipazione alla gara sportiva del calciatore Boldreghini David in precedenza squalificato: infatti, per assicurare l'impunità - rispetto alla precedente condotta di contraffazione ed uso di documenti d'identità contraffatti finalizzati alla attuata sostituzione di persona nel corso della competizione sportiva - i tesserati incolpati non hanno esitato a procurarsi ed a far uso, davanti all’Ufficio Indagini, di un ulteriore documento falso: si tratta della dichiarazione su carta intestata Alos Distribuzioni S.r.l. presentata dagli incolpati all'Ufficio Indagini a suffragio della propria prospettazione in fatto, con la quale si tenderebbe ad accreditare una presenza del signor Boldreghini David sul posto di lavoro il giorno della partita di calcio mentre al contrario ed incontestabilmente egli ha partecipato, secondo gli accertamenti ed i plurimi riscontri operati dall'ufficio indagini, cui questa commissione ritiene di prestar fede, alla gara contro la squadra Master Club Rieti Garden. Per questi motiva la Commissione d'Appello Federale respinge l’appello cosi come presentato dall’A.S.D. Veio Sporting Club di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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