F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/09/06 1. APPELLO DEL SIG. TONELLOTTO FLAVIANO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E LA REVOCA DEL TESSERAMENTO EX ART. 22 BIS, COMMA 7 N.O.I.F., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 22 BIS, COMMI 1 E 6 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 319 del 13.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/09/06 1. APPELLO DEL SIG. TONELLOTTO FLAVIANO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E LA REVOCA DEL TESSERAMENTO EX ART. 22 BIS, COMMA 7 N.O.I.F., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 22 BIS, COMMI 1 E 6 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 319 del 13.4.2006) All’esito dell’esame degli atti acquisiti dall’Ufficio Indagini dai quali è risultato che il signor Flaviano Tonellotto è stato condannato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza passata in giudicato in data 26.5.2005, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui agli artt. 216, 219 e 223 Legge Fallimentare, che da tale sentenza è conseguita l’applicazione delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena principale inflitta e che, malgrado ciò, il signor Tonellotto si è tesserato per la Stagione Sportiva 2005/2006 omettendo di comunicare alla Lega competente i provvedimenti emessi a suo carico, il Procuratore Federale, rilevato che l’art. 22 bis N.O.I.F. (i) “prevede che i soggetti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un delitto previsto, fra l’altro, dalla disciplina del fallimento e i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione…” e che (ii) “i soggetti nei cui confronti sia intervenuta sentenza di condanna anche non definitiva sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente…”, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il signor Flaviano Tonellotto, Presidente e legale rappresentante dell’U.S. Triestina Calcio S.p.A., e la stessa società U.S. Triestina Calcio S.p.A., “per rispondere: a) il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all’art. 22 bis, commi, 1 e 6, N.O.I.F, per avere nel corso della Stagione Sportiva 20052006 assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società U.S. Triestina Calcio S.p.A., nonostante le preclusioni a suo carico, indicate nella parte motiva, e per aver omesso di comunicare ai competenti organi federali di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 22 bis N.O.I.F.; b) la società U.S. Triestina Calcio S.p.A. di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al suo legale rappresentante…”. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, ha inflitto al signor Flaviano Tonellotto la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale per la durata di anni 2, disponendo la revoca del già effettuato tesseramento ed alla Società Triestina la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. Con telegramma in data 18.4.2006, il signor Flaviano Tonellotto ha comunicato l’intenzione di ricorrere avverso tale decisione, ma, successivamente, non ha dato seguito alla citata dichiarazione mediante il deposito dei motivi di reclamo né ha provveduto a versare la tassa prevista. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 27.9.2006 sono presenti il Procuratore Federale e per parte reclamante il legale incaricato, il quale conferma che non sono stati presentati i motivi di reclamo. Orbene, ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., i reclami redatti senza motivazione sono inammissibili. Si rileva, peraltro, che, secondo l’articolo 29, comma 8, “i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati della prescritta tassa, l’Organo di giustizia sportiva cui è stato posto il reclamo deve far regolarizzare il versamento…” Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal Sig. Tonellotto, ai sensi dell’art. 33, comma 2 C.G.S, per omesso invio delle motivazioni, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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