F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/09/06 2. APPELLO DEL SIG. FANTINEL STEFANO MARIO, PRESIDENTE DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 1 del 7.7.2006) 3. APPELLO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 1 del 7.7.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 28/09/06 2. APPELLO DEL SIG. FANTINEL STEFANO MARIO, PRESIDENTE DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 1 del 7.7.2006) 3. APPELLO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 1 del 7.7.2006) All’esito dell’esame della informativa inviata dalla CO.VI.SO.C., in data 26.5.2006, con la quale è stato comunicato che l’U.S. Triestina Calcio S.p.A. non ha fatto pervenire alla citata Commissione di Vigilanza il bilancio di competenza al 31.3.2006 entro il termine perentorio delle ore 19:00 del 18.5.2006, così come previsto dal Com. Uff. 180/A del 31.3.2006, all. A), par. I), lett. B), punto 1 della F.I.G.C., ma solo successivamente, il Procuratore Federale, rilevato che il tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione e di deposito rispetto ai termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, integra la violazione di cui all’articolo 7, comma 3 bis, C.G.S. in relazione all’articolo 89 N.O.I.F. e al Com. Uff. 180/A del 31.3.2006, all. A), par. I), lett. B), punto 1, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il signor Stefano Mario Fantinel, Presidente e legale rappresentante dell’U.S. Triestina Calcio S.p.A., e la stessa società U.S. Triestina Calcio S.p.A., per rispondere, rispettivamente, della violazione dell’articolo 7, comma 3 bis del C.G.S. introdotto con C.U, 183/A del 31.3.2006, in relazione all’articolo 89 delle N.O.I.F. e al Com. Uff. 180/A del 31.3. 2006, all. A), par. I, lett. B), punto 1, per l’inosservanza del termine perentorio stabilito da quest’ultima disposizione federale e dell’articolo 2, comma 4, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto provato e pacifico il contestato inadempimento della tardiva trasmissione da parte dell’U.S. Triestina Calcio S.p.A. della documentazione in questione e la conseguente violazione dell’articolo 7, comma 3 bis C.G.S., ha inflitto “al signor Stefano Mario Fantinel la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale per mesi 3 e alla Soc. Triestina la sanzione di 1 punto in classifica da scontarsi nel Campionato 2006-2007”. Avverso tale decisione ha proposto appello, mediante la presentazione di due distinti ed autonomi reclami riportanti i medesimi motivi, l’avv. Emanuele Urso, lamentando: (i) l’inapplicabilità al presente giudizio delle disposizioni dettate dal Com. Uff. della F.I.G.C. n. 200/A del 4.5.2006 sull’abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo ed amministrativo; (ii) l’insussistenza della violazione ascritta alla società appellante, in quanto la documentazione de qua sarebbe stata inviata nel termine previsto o, qualora così non venisse ritenuto, in quanto la responsabilità per la trasmissione tardiva della documentazione non sarebbe dipesa dalla condotta tenuta dalla società Triestina ma dal malfunzionamento dell’apparecchiatura telefax della CO.VI.SO.C.. Per quanto esposto, il reclamante ha richiesto l’annullamento delle sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti con la decisione impugnata. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 27.9.2006, presenti per la Procura, il dott. Stefano Palazzi e per parte reclamante il signor Stefano Mario Fantinel e l’avv. Emanuele Urso, quest’ultimo si è riportato alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nei propri ricorsi e ne ha chiesto l’accoglimento. La Commissione, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che deve essere disposta la riunione dei distinti procedimenti instaurati per evidenti motivi di connessione, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima decisione. Sempre in via preliminare, questa C.A.F. rileva che entrambi i reclami presentati vanno dichiarati inammissibili. L’art. 29., comma 1, C.G.S. prevede che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Il comma 5 della medesima disposizione codicistica stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti “a cura degli interessati”. Orbene, nel caso in analisi, entrambi i reclami, come detto, risultano sottoscritti dall’avv. Emanuele Urso e non anche dal signor Stefano Mario Fantinel e dal legale rappresentante pro tempore della Società affiliata - soggetti interessati in quanto colpiti dalle sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure – le cui firme sono state apposte, non in calce agli atti, come avrebbe dovuto essere, bensì a margine degli stessi al fine di nominare il citato legale quale proprio rappresentante e/o difensore. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione, invero, il reclamo proposto da soggetto non legittimato risulta privo di valore sostanziale e, pertanto, inammissibile ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 5 C.G.S.. Il principio, è bene specificare, sorge dal presupposto che per la presentazione dell’atto introduttivo del procedimento disciplinare non è previsto lo ius postulandi riconosciuto dalla disciplina del processo civile, ai sensi articoli 82 e segg. c.p.c., al difensore munito di procura alle liti. Secondo il C. G. S. gli unici soggetti legittimati a proporre reclamo - e, quindi, coloro ai quali viene riconosciuta la capacità di sottoscrivere gli atti relativi allo svolgimento dei procedimenti disciplinari - sono quelli indicati dall’articolo 29, comma 1 del medesimo codice. Unica eccezione al principio secondo cui gli atti del procedimento sono espressamente riservati alla parte, risulta essere la disposizione dell’articolo 30, comma 6, C.G.S., la quale prevede che, nel corso delle udienze tenute di fronte agli Organi di giustizia sportiva, “in tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia…”. Sul punto, peraltro, la Commissione non ritiene di applicare i principi stabiliti dal recente lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso il C.O.N.I., reso in data 18.7.2006 all’esito dell’arbitrato tra Romano Malavolta e Teramo Calcio S.p.A. contro la F.I.G.C., in quanto gli stessi risultano fondati su presupposti non condivisibili. Per questi motivi, la Commissione d’Appello Federale dichiara inammissibili, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 5, C.G.S. gli appelli come innanzi proposti e dispone l’incameramento delle tasse versate.
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